DIR IMMIGRAZIONE
40 Permesso di soggiorno per "residenza elettiva"
09 DICEMBRE 2020
TITOLO PUBBLICATO
Testo di Prova. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
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Il permesso di soggiorno
per “residenza elettiva” autorizza la permanenza sul Territorio Nazionale tutti
gli stranieri che dimostrano di avere oltre la disponibilità di una abitazione
da eleggere a residenza in Italia, redditi sufficienti per poter vivere senza
dover lavorare. (1)
Analogo permesso potrà
essere rilasciato al coniuge, ovvero ai figli minori o maggiorenni conviventi
ed a carico.
Tale tipo di permesso ha
diversi vantaggi, come ad esempio un soggiorno per una durata superiore ad un
visto turistico e la possibilità di poter accedere al Servizio Sanitario
Nazionale, iscrivendosi volontariamente.
A tal fine, l’ingresso
sul Territorio Nazionale, sarà subordinato al rilascio del “visto” che dovrà
essere richiesto al proprio Consolato di appartenenza. (2)
La durata del permesso
di soggiorno per residenza elettiva è generalmente di un anno ovvero di due
anni (3), rinnovabile in Italia presso la Questura territorialmente competente.
E’ questa
sostanzialmente l’estrema sintesi dell’istituto del permesso per residenza
elettiva che da più parti potete leggere sui portali istituzionali o meno.
Ma quali sono le
problematiche di ordine pratico che si possono incontrare?
Esse potrebbero ricadere
sul rilascio quanto sul rinnovo. Comprensibili le problematiche sul rilascio,
meno quelle sul rinnovo se permangono i requisiti di legge e se il diniego
dovesse fondarsi su circostanze di pura forma quale potrebbe essere un ritardo
nella presentazione.
Gli avvocati si battono
sovente sul mancato avviso dell’avvio del procedimento amministrativo che
avrebbe permesso allo straniero di giustificare con propri scritti difensivi,
il perché di quella omissione o di quel ritardo. (4)
Di converso i Tribunali,
accolgono o negano il rinnovo da ritardo solo in presenza di documentate cause
di “forza maggiore”.(5)
L’idea che mi sono fatto
è quello di una politica restrittiva che, con la scusa di impedire
l’immigrazione clandestina, conferma la lacunosità di una legge anche nei
casi più manifesti.
Mi chiedo infatti quali
i motivi di opportunità ovvero quelli di prudenza nel negare il rinnovo del
permesso di soggiorno per residenza elettiva per coloro che ormai residenti in
Italia da moltissimi anni abbiano solo ritardato la domanda di rinnovo.
Ritengo che il distinguo
operato dalla giurisprudenza tra “tempo trascurabile” (giorni o pochi mesi) e
“inerzia significativa” (qualche anno) nel ritardo della domanda, salvo il caso
della forza maggiore, mal si attagli al caso della residenza elettiva. (6)
L’aspetto formale del
tempo ha una sua ragion d’essere per altri tipi di permesso di soggiorno, ma
non per tutti i casi.
L’istruttoria di una
domanda, infatti, non può soggiacere a tempi indefiniti.
E’ quindi giusto che una
istanza venga rigettata ovvero archiviata se lo straniero sia stato inerte
all’invito dell’integrazione di un documento o di presentarsi personalmente.
(7)
Ma ciò non può
altrettanto dirsi nel diverso caso dello straniero che in possesso di un
permesso di soggiorno per residenza elettiva, non ha avuto la possibilità di
presentarsi personalmente in Questura per essersi trattenuto ad esempio oltre
sei mesi fuori del Territorio, ovvero ancora per non aver compreso esattamente
i termini di presentazione del rinnovo. (8)
E le ragioni per lo
straniero possono essere le più varie. Ad esempio, vi possono essere stati
motivi di salute che gli hanno impedito di fare rientro in Italia, e
perché no, al di fuori di questi casi di forza maggiore l’aver ignorato quella
norma che prevede un obbligo di rinnovare il proprio permesso entro 60 gg dalla
scadenza o di non superare il periodo di sei mesi di assenza dal Territorio.
Se il permesso scade nel
mentre lo straniero è fuori del Territorio e si superano dalla scadenza del
rinnovo i 60 gg, lo straniero non potrà infatti rinnovare il proprio permesso.
(9)
Talvolta mi soffermo a
guardare da spettatore privilegiato in attesa presso l’Ufficio Immigrazione,
quello straniero che con il figlio in braccio e l’altro che gli gira intorno,
cerca di comprendere - e non comprende - cosa serva, o cosa succeda in caso di
ritardo o il perché non sia possibile un rinnovo.
Le conseguenze non
tarderanno a venire. Lo straniero potrebbe essere fermato dalla
Polizia di Frontiera. Se assente da più di sei mesi potrà vedersi cancellata la
propria residenza anagrafica in base ad un controllo spesso sommario.
Sono problematiche reali
e le ripercussioni dunque sono molteplici. (10)
La violazione di questi
precetti - quando comunicati - difficilmente, saranno compresi dallo straniero,
soprattutto quando il provvedimento non sarà tradotto nella propria lingua.
L’impugnazione cui si
imbatte l’avvocato è spesso tardiva e farsi rimettere nei termini per
presentare ricorso invocando la mancata traduzione del provvedimento, non ha
sempre un esito certo.
Si dirà: lo straniero
che soggiorna da anni, non può non conoscere la lingua italiana e di come
funzionano le procedure! (11)
Eppure, la posizione dello
straniero - che ha una propria abitazione in Italia, dei propri redditi e non
ostano ragioni di prevenzione generale, a nulla rilevando la funzione della
disciplina e del controllo dei flussi migratori - deve essere valutata
diversamente.
La fissazione di un
termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
deve essere considerato un aspetto certamente volto ad assicurare il buon
andamento dell’azione amministrativa ed il buon governo della gestione dei
permessi previsti dall’Ordinamento per la valida permanenza degli stranieri
extracomunitari sul territorio nazionale.
La Questura non può
tuttavia limitarsi a considerare una domanda come irricevibile solo perché
tardiva.
Adesso dovrei supportare
tale tesi in Tribunale confidando che i giudici tengano conto di altre
circostanze di fatto che non siano necessariamente di forza maggiore,
circostanze che giustificano la buona fede dello straniero nell’aver
determinato il superamento di quel termine previsto per legge.
APPROFONDIMENTI
(1) Il permesso di
soggiorno per residenza elettiva, è regolato dall’ articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Vd anche i requisiti di
cui all’Allegato A del DM MAE 850/2011, par. n. 13
(2) Si intende visto per
residenza elettiva
(3) Salvo che dopo
cinque anni non si è richiesta il permesso di soggiorno di lungo periodo
(4) Articoli 2 e 3, 7 e
10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; per omessa comunicazione tanto
dell’avvio del procedimento quanto del preavviso di rigetto, il difetto di
motivazione, nonché, la violazione degli artt.4, 5, 6 e 13 del d.lgs. n.286
del 1998.
T.A.R. Lazio – ROMA - Sezione Seconda Quater –
Ordinanza sospensiva n. 1267/09 del 18 Marzo 2009 - Registro Generale n.
1165/2009; TAR Veneto Sentenza del 16 aprile - 1° luglio 2014 n. 952
(5) Cass. Civ. Sez. I 22.4.2005, n. 8532
(6) Il termine indicato
nell’art. 5, comma 4, per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno,
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “*non ha, in mancanza di
un’apposita sanzione in tal senso, natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria,
al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura*” (Cons.
Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n.8063).
Vd anche: Cons. St.,
Sezione Terza, n.2230/2016; conf. Cons. St., III, 22.2.2019, n. 1228, nonché Cons. St.,
VI, 4 marzo 2008 n. 1219; 22 maggio 2007, n. 2594; 11 settembre 2006, n. 5240;
7 giugno 2005, n. 2654; Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063; cfr. anche T.a.r.
Lazio, Roma, II sez. II, 1° marzo 2011, n. 1872; T.a.r. Toscana, sez. I, 19
gennaio 2006, n. 156; T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 7 giugno 2006, n.
1326).
(7) Va anche considerato
che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza del TAR, la fissazione di
un termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di
soggiorno deve essere considerato un aspetto certamente volto ad assicurare il
buon andamento dell’azione amministrativa ed il buon governo della gestione dei
permessi previsti dall’ordinamento per la valida permanenza degli stranieri
extracomunitari sul territorio nazionale, ma non consente comunque all’Autorità
amministrativa di limitarsi ad opporre all’istanza di rinnovo la irricevibilità
della domanda tardiva, senza tener conto di ogni eventuale circostanza di
fatto, che possa aver determinato il superamento del veduto termine.
(8) Dal secondo comma
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 si desume che non è rinnovabile il
permesso di soggiorno, quando è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato
chiesto il rinnovo.
“Il rinnovo del permesso
di soggiorno può essere negato solamente per la mancanza originaria o
sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per la permanenza dello
straniero sul territorio nazionale e non, invece, per la tardiva presentazione
della relativa istanza all’Amministrazione, la quale ultima – attesa la non
perentorietà dei termini a tal fine previsti – potrà, eventualmente, costituire
solo indice rivelatore di non compiuta integrazione dello straniero nel tessuto
sociale nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui lo
stesso versa (C. Cass, SS.UU., 20 maggio 2003, n.7892)”.
(9) art. 13 co. 4 DPR 394/99
Il rispetto del termine
di giorni 60 entro il quale l’immigrato deve presentare l’istanza di rinnovo in
questione non è contemplato espressamente dal legislatore quale indefettibile presupposto
ai fini della concessione del rinnovo del titolo di soggiorno, la sua
inosservanza «anche in assenza di sufficienti giustificazioni», non può
atteggiarsi alla stregua di legittima ragione ai fini del rigetto dell’istanza
di rinnovo, omettendo la valutazione circa la sussistenza o meno degli
effettivi requisiti sostanziali previsti per l’ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale.
(10) per irreperibilità
ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. c) DPR 223/1989
(11) (cfr. T.A.R.
Lombardia Milano, sez. III - 9/3/2011 n. 699, che richiama Cons. St., IV,
19/10/04 n. 6749; T.A.R. Veneto, III, 2/5/07 n. 1321 -Tar Sicilia - Catania
Sez. IV, 9.10.2017 n. 2353; Tar Puglia- Bari Sez. II del 1.12. 2017 n.1238; Tar
Toscana Sez. II 15. 11.2016 n.1342) - nel ritenere che la mancata traduzione in
una lingua conosciuta dal ricorrente rende ammissibile la rimessione in termini
in caso di tardiva proposizione del ricorso. Come nel caso che ci occupa. (vd
anche T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-10-2014, n. 10746; Tar Lazio
II quater n. 8525 del 2013).