DIRITTO CIVILE
TITOLO PUBBLICATO: Quando l’assegno emesso non è... coperto
12.04.2015
ilL RITARDO DEL CREDITORE NELLA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI PAGAMENTO DEL DEBITORE
Quando l’emittente emette un assegno (generalmente post datato), privo in tutto, o in parte, dei fondi al momento dell’incasso, l’Istituto bancario (trattario) lo deve rendere edotto che, alla scadenza del termine di sessanta giorni e in mancanza dell’estinzione del debito, questi incorre nelle conseguenze previste dalla legge, Una di queste, l’ iscrizione in CAI (Centrale Allarmi Interbancaria)
Il cliente rivoltosi presso il mio Studio, lamentava come invero lo stesso avesse corrisposto brevi manu il dovuto, sia pur con qualche giorno di ritardo rispetto alla data recata in assegno, ma in assenza della dichiarazione fatta dal creditore (dichiarazione sostitutiva di pagamento), gli era stato impedito con la prova liberatoria, e sempre nei sessanta giorni, di recarsi in banca per evitare l’iscrizione nei data base dei cattivi pagatori.
Il cliente mostrava le prove del ricevimento tardivo della liberatoria, così come altrettanti sollecitati rivolti al creditore per l’esatto adempimento. Stante i fatti così come rappresentati e documentalmente provati, quindi, stante la prova che il pagamento dell’assegno fosse stato coperto da parte dell’emittente, anche se fuori termine ed entro i sessanta giorni dall’emissione, la segnalazione iscritta in CAI non doveva sussistere.
Ora, seppur la legge regolatrice in materia (l. n. 319/1990, art. 8-9) nulla ha previsto in tale ipotesi, si ritiene illegittimo che il cliente debba subire tutte le conseguenze negative della segnalazione che, tra le altre, ricomprendono anche la revoca dall’autorizzazione ad emettere assegni quale fosse un assegno protestato.
QUID JURIS? Cosa si può fare in tali evenienze?
Il cliente potrà senz’altro agire giudizialmente nei confronti del creditore (prenditore) per il danno arrecato, salvo agire anche nei confronti della banca che potrebbe non aver notiziato formalmente il proprio cliente delle conseguenze alle quali lo stesso andava incontro.
Ad ogni modo l’Istituto, nelle more, dovrà provvedere allo spontanea cancellazione, risultando ormai soddisfatte tutte le condizioni per la cancellazione.
Approfondimenti art. 2 l. 386/1990, mod. art. 29 d.lgs 507/1999
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