4 DICEMBRE 2016
PARTE 2
TITOLO PUBBLICATO SU AMERICA OGGI: Quando si adotta un maggiorenne…
Abbiamo già parlato delle adozioni di maggiorenni ed in particolare quella degli stranieri extra UE.
Ottenuto il provvedimento di adozione, il cliente sovente mi richiede quali siano gli adempimenti successivi; quali, in particolare, i procedimenti di stato civile e le criticità che si possono presentare all’esito del procedimento giudiziale.
Nel provvedimento il Giudice, dopo aver disposto di “farsi luogo all’adozione”, ordini al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza sull’originale dell’atto di nascita dell’adottato, se trascritto in Italia, nonché alla cancelleria di trascrivere il provvedimento nel registro delle adozioni. Tra gli adempimenti di rito per prima cosa la cancelleria trasmetterà il fascicolo all’Ufficio del P.M. affinchè apponga il visto che una volta rilasciato ritornerà alla medesima cancelleria.
Non sempre il giudice dispone in merito al cognome dell’adottato, sebbene questi sia disciplinato, secondo l’indirizzo prevalente, dalla legge straniera. (art 24 prima parte L. 218/1995)
Alcuni Tribunali come quello di Roma e diversamente da quanto si è verificato in un giudizio sempre da me patrocinato presso il foro di Civitavecchia, riconoscono la possibilità per l’adottato maggiorenne straniero di assumere il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio, cosi come avviene nel caso dell’adottato cittadino italiano ai sensi dell’art. 299 c.c.
Alcuni Ufficiali di Stato Civile frappongono sul punto le proprie resistenze ritenendo non modificabile il cognome nei confronti dello straniero che è soggetto unicamente alla propria legge nazionale.
Tuttavia nulla potrà fare il preposto con un definitivo provvedimento giudiziale.
Vero è che l’aspettativa del genitore adottivo potrà essere soddisfatta anche nell’ipotesi in cui il giudice neghi allo straniero adottato la possibilità di avere un doppio cognome. L’adottato straniero, infatti, lo potrà chiedere successivamente una volta acquistata la cittadinanza italiana a norma della legge n. 91/92 (arte 5 e 9, co. 1, lett. e) ed f)
Veniamo poi agli effetti dell’adozione sul titolo di soggiorno. Quale visto potrà ottenere il maggiorenne adottato? Potrà questi, una volta adottato, richiedere la cittadinanza italiana?
Quanto al visto di ingresso – mentre il minorenne potrà richiedere un “visto per adozione” (V.N.) che gli consentirà l’ingresso ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato presso gli adottanti – per il maggiorenne verrà rilasciato un “visto per motivi familiari” che ha una durata determinata.
Con tale visto lo straniero adottato potrà svolgere anche un’attività lavorativa. L’art. 30 co. 2 T.U.I. prevede infatti che questo possa essere utilizzato anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso, per l’esercizio di attività di lavoro subordinato ovvero quello autonomo.
Quanto invece alla cittadinanza – anche qui a differenza di quanto avviene nell’adozione del minorenne che acquista la cittadinanza italiana dalla data della sentenza di adozione – lo “straniero maggiorenne” non l’acquista automaticamente da tale data.
L’art. 9 co. 1 lett. b) della legge 91/1992 (nuove norme sulla cittadinanza) con riferimento allo “straniero” che è appunto colui il quale non è in possesso della cittadinanza italiana, riconosce tale facoltà unicamente decorsi 5 anni di residenza legale che decorrerà dall’emissione della sentenza di adozione.
L’adottato non perderà la propria cittadinanza straniera, ma potrà conservarla aggiungendola a quella italiana sempre e unicamente solo con il decorso del predetto termine.
APPROFONDIMENTI
D.LGS 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (vd. art. 10)