08 MAGGIO 2017
PARTE 3
TITOLO PUBBLICATO SU AMERICA OGGI: ADOZIONI DI MAGGIORENNI STRANIERI: L’ITER DA SEGUIRE
La preliminare allegazione documentale da presentare a corredo del ricorso così come rigorosamente richiesta dal Tribunale di Roma, nonché un cliente senz’altro qualificato, mi hanno permesso di affrontare diverse criticità in una procedura a me non certamente nuova quale quella dell’ adozione di maggiorenne.
Dell’iter, come di alcuni adempimenti, ci siamo già occupati in due precedenti articoli.
Il presente studio è un completamento su altri post sentenza e che vedremo saranno a carico della parte interessata. Il Tribunale, infatti, non cura alcun passaggio salvo trasmettere la sentenza all’Agenzia delle Entrate per la sua registrazione.
Una volta accolto il ricorso volto all’adozione di un maggiorenne e ottenuto il visto da parte del PM, la sentenza dovrà essere trascritta presso gli Uffici di Stato Civile.
Condizione necessaria per la sua trascrizione è l’ottenimento della residenza dello straniero in un Comune italiano.
L’adottato, infatti, si trova generalmente sul Territorio unicamente in virtù di un permesso turistico che gli ha consentito di presenziare all’ udienza per prestare il suo consenso. Lo straniero possiede quindi una temporanea dimora, magari presso l’abitazione dell’adottando. Alla scadenza dei tre mesi, tuttavia, dovrà lasciare il Paese ed attendere il provvedimento.
Ovviamente la residenza è legata all’ottenimento preventivo di un permesso di soggiorno non certamente turistico. Sappiamo infatti che a differenza di ciò che avviene nell’adozione di minorenni, l’adottato maggiorenne non acquistando immediatamente la cittadinanza, avrà bisogno di un titolo per la sua permanenza. Sarà pertanto costretto a richiedere un permesso di soggiorno (es. per motivi familiari) la cui durata non sempre viene concessa per egual periodo.
Ottenuto il permesso di soggiorno, ci si recherà all’Ufficio dell’anagrafe per ottenere con questo la residenza.
Il certificato di residenza, copia conforme della sentenza di adozione munita della formula di passaggio in giudicato, saranno i documenti che legittimeranno la trascrizione presso l’Ufficio di Stato Civile.
Lo straniero, come in precedenza già detto, vedrà anteposto il cognome dell’adottante unicamente decorsi cinque anni e ciò presentando all’Ufficio dell’Anagafe l’atto di nascita in originale tradotto ed apostillato.
Sia ab origine così come successivamente, si può presentare una prima criticità.
L’adottante potrebbe non essere in possesso dell’atto di nascita in originale che poi dovrà essere tradotto e apostillato. Tale documento è ovviamente un documento essenziale al deposito del ricorso e lo sarà anche successivamente, decorsi cinque anni.
In tali ipotesi – invero non remote – occorrerà richiedere con ricorso alla Volontaria Giurisdizione del medesimo Tribunale, la “formazione di un nuovo atto di nascita” (1).
Nell’ipotesi in cui, al contrario, l’adottante ne abbia sin da subito il possesso e ne abbia curato la traduzione e l’apostilla, potremmo comunque avere qualche futura difficoltà per la trascrizione, ritenendo qualche Ufficio che l’atto di nascita sia non più idoneo in quanto scaduto.
Certo potrebbe essere richiesto un nuovo atto di nascita tradotto e apostillato, ma talvolta vi sono delle implicazioni di ordine pratico.
Invero, ritengo che tale atto, valido quale allegato al ricorso, non possa essere considerato successivamente invalido ai fini della trascrizione stante il decorso di cinque anni.
L’atto di nascita in forza dell’art. 44 DPR 445/2000 non è un atto soggetto a modifica a differenza di quello che potrebbe avvenire in seno ad un certificato di residenza, ovvero in quello dello stato di famiglia.
Una seconda criticità che si potrebbe presentare invece nelle more dell’ottenimento del provvedimento, riguarda la scadenza del permesso di soggiorno.
Se lo straniero, prestato il consenso davanti al giudice, non volesse lasciare il Territorio perché in attesa della sentenza di adozione e ritenendo inopportuno l’espatrio, potrebbe rischiare l’espulsione?
Se la permanenza irregolare non supera i sessanta giorni, senz’altro l’ordine di espulsione sarà più difficile.
Sovente, nel dubbio, il maggiorenne prossimo a diventare figlio adottivo, lascerà il Paese, ma si tratta nella maggior parte di cittadini Extra UE.
Ora, non posso certo consigliare di commettere una irregolarità solo perché il viaggio può risultare dispendioso, ma all’atto pratico non sempre questi è sempre così agevole (si pensi all’ipotesi di un Paese lontano) ovvero opportuno (es. il Paese è soggetto a un conflitto bellico).
Dubito tuttavia che lo straniero – tratto in stato di fermo per esempio per un semplice controllo presso la stazione ferroviaria – possa essere poi espulso poiché il suo permesso di soggiorno è venuto meno durante quel breve periodo di attesa della sentenza che legittimerebbe la sua presenza.
L’espulsione non può essere infatti automatica, ma deve essere valutata caso per caso e ciò proprio perché deve essere accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la protrazione della sua permanenza sul territorio nazionale (2).
L’adottando per evitare tutto ciò, non può tuttavia richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, (3).
Tale permesso infatti, ha natura eccezionale nel processo penale ed emanabile solo in presenza di documentate esigenze che rendano necessaria la permanenza dello straniero in Italia.
In siffatte ipotesi – al vuoto formalismo di qualche Questura al vuoto formalismo di qualche Questura – si potrà ad ogni modo contrastare l’espulsione invocando l’orientamento della Cassazione che muove dalla non automaticità dell’allontanamento (4).
L’art. 5 co.5 T.U., infatti, impone all’Amministrazione Pubblica di prendere in considerazione, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, quali, nel nostro caso, l’intervenuto provvedimento di adozione.
Normativa
(1) art. 95 DPR 396/2000).
(2) art. 13, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
(3) artt. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche e 11 del D.P.R. n. 394/1999
(4) Cassazione Sezioni Unite Civili 7892/2003