11.07.2021
TITOLO PUBBLICATO SU AMERICA OGGI: ESPULSIONE DELLO STRANIERO E CONTRATTO DI CONVIVENZA
Sappiamo che il cittadino statunitense che volesse venire in Italia per soggiornavi per un breve periodo, non necessiterebbe di alcun permesso di soggiorno; non avrebbe neppure bisogno di un visto per l’ingresso, non essendo gli Stati Uniti aderenti all’accordo Schengen e, la dichiarazione di presenza si intenderà assolta al momento dell’ingresso alla Frontiera con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
Se tuttavia per diverse ragioni lo straniero protraesse il proprio soggiorno oltre il prescritto periodo di tre mesi, questi sarà irregolare e non soltanto sarà espulso ma gli verrà irrogata una multa elevata.
Potrebbe tuttavia verificarsi un caso di ”forza maggiore”; una cura medica imprevista, ovvero la necessità di prestare assistenza ad un proprio familiare: circostanze queste che dovrebbero scongiurare l’espulsione e legittimare lo straniero a richiedere una proroga della propria permanenza sul Territorio.
Ma si possono presentare altre ragioni “sopravvenute” che potrebbero non considerarsi quali “gravi motivi”.
Supponiamo il caso dello straniero che voglia sposarsi in Italia ma non riesca a completare l’iter burocratico delle pubblicazioni, delle traduzioni dei documenti salvo altro. È una ipotesi questa non remota oggi in clima emergenziale. Gli Uffici preposti lavorano spesso in smart-working; l’accesso è regolato da un appuntamento; per richiedere ed avere informazioni, talvolta, non si rinviene nessuno.
Lo straniero aveva confidato di riuscire ad avere quei documenti, ma invece si ritrova irregolare in Italia essendo questi entrato come turista.
Richiedere un nuovo visto per turismo lo esporrebbe a possibili segnalazioni nello SDI (sistema d’Informazione Schengen) ben potendo essergli negato dalla Questura all’esito dell’ esame della domanda. Non rappresenta infatti un caso di forza maggiore, anche se ogni singolo caso dovrebbe essere individualmente valutato.
La prima soluzione che suggerirei, sarebbe che lo straniero lasciasse volontariamente il Paese. D’altro canto siffatta ipotesi è regolamentata dall’ art.13 T.U. p.to 2 ter. Lo straniero identificato in uscita non dovrebbe (uso il condizionale perché tutto è possibile) essere espulso, e non gli verrà applicata alcuna sanzione pecuniaria.
Ma supponiamo che lo straniero si determini, giusto o meno che sia e dunque assumendosene i rischi, a permanere in Italia per contrarre matrimonio.
Lo straniero allora dovrà richiedere presso il Comune le pubblicazioni e tale documentazione dovrà essere poi allegata alla domanda per il permesso di soggiorno da presentare presso gli Uffici Postali autorizzati. Saranno a tal fine richiesti due distinti atti: uno del Consolato, ossia il Nulla Osta per il matrimonio che si sostanzia in uno sworn statesment, l’altro, analogo, una certificazione proveniente da un Notaio in Italia.
Qualora tuttavia ci i trovasse in presenza di una coppia di fatto che per diverse ragioni non intenda contrarre matrimonio, è sempre possibile redigere un contratto di convivenza (legge n. 76/2016). Tale contratto dovrebbe legittimare la presenza dello straniero in Italia per “motivi familiari”.
Potrebbe questi richiedere un permesso di soggiorno compilando il kit preposto ed allegando tale contratto unitamente alla prova di adeguati mezzi di sostentamento e di un idoneo alloggio?
La risposta sarà senz’altro positiva, e tutto ciò gli permetterà l’iscrizione all’Anagrafe del Comune ove si risiede, ma – aggiungo – nel caso in cui tale deposito dovesse intervenire quando lo straniero non fosse irregolare.
Se infatti nelle more dell’appuntamento fissato per l’acquisizione dei rilievi foto-segnaletici venisse trovato sprovvisto di permesso di soggiorno, la questione si potrebbe complicare.
Certo lo straniero potrebbe invocare il suo diritto di veder concluso il procedimento amministrativo mostrando la ricevuta di convocazione in Questura in quel giorno così come fissato; egli dunque dichiarerà di voler rimanere in Italia sino all’esito dell’istruttoria, ma all’atto pratico – a seconda della persona e della Questura del luogo – le cose non vanno nel migliore dei modi e lo straniero rischierebbe di essere espulso.
Ecco allora che consiglierei senz’altro di lasciare il Paese per poi farvi ritorno e principiando la procedura: compilare la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari allegando un contratto di convivenza. Tale contratto può essere redatto sia da un avvocato che da un notaio.
Sara altresì prodromica a questa attività quella di richiedere all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede il codice fiscale.
Come noto la burocrazia in Italia rende estremamente complicate tutte le procedure. Ho già contestato l’aspetto dell’assenza di qualsivoglia informazione in più lingue quantomeno quella inglese. Il discorso vale per ogni nazionalità. Ciascuno straniero, istruito o meno che sia, ha i propri diritti da far valere e non solo obblighi da dover rispettare.
APPROFONDIMENTO NORMATIVI
[Testo unico immigrazione – decreto legislativo n.286/1998]
Nota 1: Solo i cittadini stranieri di alcuni paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II del Reg. (CE) 15/03/2001 n. 539/2001 possono entrare in esenzione di visto, comunque per un periodo non superiore a 3 mesi per motivi di turismo, invito, affari, studio e gara sportiva.
Nota 2: Diversamente lo straniero si sarebbe dovuto recare in Questura entro il termine di 8 gg
Nota 3 – 2-ter. L’espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.
Nota 4 multa da 5000 a 10000 euro
Nota 5
Legge 1195 – 13/10/1965 Gazzetta Ufficiale 09/11/1965
Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964. [(GU Serie Generale n.279 del 09-11-1965)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1965/11/09/279/sg/pdf)
Nota 6 …”negli Stati Uniti, in base alle leggi vigenti, non esiste un’ Autorita’ competente a rilasciare al cittadino statunitense che intenda contrarre matrimonio all’estero una dichiarazione – come prescritto dall’articolo 116 del Codice civile italiano – dalla quale risulti che, giusta le leggi cui il cittadino stesso e’ soggetto, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.”
Tale situazione ha dato luogo a notevoli difficolta’ per i cittadini degli Stati Uniti che intendono contrarre matrimonio in Italia.
Allo scopo di eliminare tali difficolta’, il Governo italiano mi ha autorizzato a proporre che, qualora un cittadino statunitense non sia in grado di fornire la documentazione necessaria ai fini dell’articolo 116 del Codice civile italiano, presenti al competente ufficiale dello stato civile italiano:
1) una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorita’ consolare degli Stati Uniti dal cittadino statunitense interessato dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali e’ soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L’autorita’ consolare degli Stati Uniti che riceve detta dichiarazione certifichera’ l’identita’ e la cittadinanza dell’interessato.
2) documenti rilasciati dalle competenti autorita’ negli Stati Uniti, dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l’interessato e’ soggetto, nulla osta al suo matrimonio.
Se il cittadino degli Stati Uniti e’ impossibilitato a presentare all’ufficiale dello stato civile italiano detti documenti, dovra’ esibire, oltre alla dichiarazione giurata di cui al precedente paragrafo 1, un atto notorio (cioe’ una dichiarazione giurata da quattro testimoni su richiesta dell’interessato), formato innanzi ad una autorita’ italiana competente a riceverlo, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l’interessato e’ soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.