Il diritto a non nascere

6 Settembre 2023

10 MAGGIO 2015

TITOLO PUBBLICATO SU AMERICA OGGI

Una ecografia non accurata, può costare una vita di sofferenza alla gestante, ma non solo.

Il caso posto alla mia attenzione riguardava una giovane donna che pur avendo espletato tutti i controlli ecografici, aveva partorito una bambina affetta da sindrome di Down. 

L’ecografia che avrebbe indotto ad espletare maggiori esami e’ la “morfologica” della ventesima settimana effettuata presso una struttura pubblica ospedaliera. Il medico – lo si evince anche dal tempo impiegato per l’esame (5 min e 5 sec.) – non si era avveduto della patologia cardiaca cui era affetto il feto. Un sintomo questo, che avrebbe consigliato maggior approfondimenti diagnostici e, quindi, la possibilità per la donna di interrompere volontariamente la gravidanza (art. 6 Legge 22.05.1978 n° 194).

QUID IURIS? Cosa può fare la famiglia che da tale nascita vedrà stravolta la propria esistenza?

La struttura e il medico sono ora costituiti in mora e si è in attesa di un’offerta risarcitoria, extra giudizio. Il caso merita la massima attenzione e si colloca lontano dagli schemi di vendetta personale verso quel medico, quel giorno, troppo disinvolto. Si tratta invero di assicurare cure e sostentamento economico futuro a una famiglia ospite nel nostro Paese e con modeste possibilità.

Gli aspetti da affrontare sotto il profilo giuridico sono diversi e non si limitano unicamente al “se” e al “quanto” risarcire. Chi in primis deve essere risarcito? Può rientrare anche il fratello che in ragion della minor disponibilità e attenzione dei genitori nei suoi confronti, vedrà “diminuita la possibilità di godere di un rapporto con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione”? Un recente orientamento ci offre una risposta affermativa (vd cass civ. n. 16754 del 2.10.2012).

La Suprema Corte si è interrogata diverse volte sulla legittimazione alla pretesa risarcitoria, così come sull’onere probatorio, tanto che nei contrasti, si è oggi al vaglio delle Sezioni Unite. (vd cass civ. n. 7269/2013).

Senza addentrarci in questioni giuridiche, al medico convenuto in un giudizio non basterà affermare che la madre dopo, come durante la nascita del bimbo malformato, non si è ammalata. Infatti dalla nascita della bambino malformato, può derivare alla madre innanzitutto una sindrome depressiva, e quindi un danno biologico di natura psichica. Ma anche quando questa non patisca un vero e proprio danno alla salute, le sarà comunque riconosciuto un danno non patrimoniale scaturito dalla violazione del diritto costituzionalmente garantito (ex artt. 2 e 29 Cost. 144 c.c.) a pianificare la propria vita familiare, e quindi a decidere se poteva portare a termine o meno la gravidanza.

Il problema poi di “quanto” risarcire é, tra le discordanze dei diversi uffici giudiziari che liquidano diverse centinaia di migliaia di euro (vd tribunale di Perugia e Roma), ancora un problema irrisolto.

APPROFONDIMENTI

Cass. Sez. III 2.10.2012 n. 16754 

Wrongful life