Le adozioni internazionali di maggiorenni

5 Settembre 2023

19 giugno 2015

PARTE 1

TITOLO PUBBLICATO su America Oggi : Adozioni internazionali di maggiorenni: etica e leggi

Non di rado mi occupo di adozioni di soggetti maggiori di età. Sono i figli di donne, generalmente di origini russa ovvero ucraina, sposate o meno con cittadini italiani che la richiedono.

Non é sempre agevole capire se la volontà di voler adottare il figlio della propria compagna, che spesso è rimasto all’estero, si appalesi un mero escamotage per entrare nel nostro Paese ed ivi rimanere, ovvero un’atto di sincero affetto per il di lei figlio.

In alcuni casi é palese il sospetto, e l’adottante, che forse non vuole neppure perpetuare il suo nome, le tradizioni ed il suo patrimonio secondo la ratio legis, “accontenta” la propria moglie.

All’avvocato non spetta giudicare. Le motivazioni sono sempre più di una e si agisce per il meglio, perché sono tutte storie di vita meritevoli di attenzione.

L’ipotesi tuttavia che più mi appassiona é quella di chi vuole veramente costruire una famiglia, e l’adottato ritrova un padre che non ha mai avuto.

Il procedimento non é tuttavia sempre semplice. La legge (L. 184/1983 – artt. 291-314 c.c.) richiede tassativi requisiti. Oltre ai limiti di età tra adottante ed adottato (aver compiuto l’adottante trentacinque anni*, salvo eccezioni**) e superare di almeno diciotto anni l’età di coloro che vogliono adottare, la legge richiede il consenso oltre che dell’adottato, anche dei figli dell’adottante, nati eventualmente da una precedente unione. ***

Sul punto, spesso, vi sono resistenze ed il diniego impedisce di regola l’adozione.

Il motivo del diniego non risiede unicamente in ragioni personali – di risentimento, ovvero di gelosia di veder un nuovo fratello, che a mala pena si conosce, e con il quale nulla ha a che fare per origini e tradizioni – quanto piuttosto per motivi legati a presunte lesioni successorie a danni di questi. Una aspettativa questa che sorregge più il convincimento della loro madre (ex moglie dell’adottante), che degli stessi.

Diverso il diniego del padre naturale dell’adottato, il quale pur distante da anni, frappone quando chiamato, il proprio secco e immotivato rifiuto. Nelle adozioni di minorenni, il Tribunale ha prestato particolare attenzione alla regolarità delle notifiche e alla dichiarazione del padre, ricevuta per via consolare. Il rifiuto deve essere invero motivato e spesso riposa nel mero dispetto derivante da un pregresso conflitto familiare. Il giudice guarda l’interesse del minore, come del soggetto maggiorenne al diritto ad una vita migliore. Supera quindi il dissenso quando vi sia completo disinteresse e sia ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando (art. 297 co. 2).

Nelle diverse ipotesi, ossia quelle di un cittadino italiano che non ha contratto un precedente matrimonio e vuole adottare, il procedimento é abbastanza agevole. Tutti i documenti da allegare devono essere tradotti per via consolare (le formalità dipendono da Stato e Stato) e depositati unitamente al ricorso dinnanzi al competente Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

Il Presidente del Tribunale, con decreto, fisserà l’udienza di comparizione dell’adottando e di tutti i soggetti interessati ai quali dovrà essergli notificato. Il visto per il figlio eventualmente all’estero, potrà essere ottenuto in base a questo invito a comparire.

Sentiti l’adottante, la madre, nella duplice veste di madre e moglie, il padre biologico (che generalmente non compare ma se ne raccoglie una dichiarazione per il tramite della cancelleria consolare) il Giudice, emetterà ai sensi dell’art. 298 c.c. il provvedimento, ottenuto il visto del PM. Da quel momento si produrranno gli effetti dell’adozione.

La cancelleria invierà il provvedimento per l’annotazione al Comune di appartenenza, affinché l’adottato possa assumere il cognome dell’adottante per anteporlo al proprio (art. 299 c.c.). E’ questo l’atto finale che vede soddisfatto l’adottante e la madre naturale.

L’adozione è un atto moralmente apprezzabile, che ricompone famiglie e che fonde culture e diverse e tradizioni.

Incontrare queste famiglie felici e salutarle dopo tanti anni, è per me motivo di viva soddisfazione e completa un altro aspetto della vita professionale.

* Dopo la l. n. 184 del 1983 l’età minima per poter adottare è implicitamente elevata a 36 anni e

**Dopo la l. n. 184 del 1983 il comma 2 che prevede l’eccezione dei trenta anni, può considerarsi tacitamente abrogato

*** L’ulteriore requisito dello status di coniugio e la convivenza almeno triennale riguardano solo i minori di età