Violenza sessuale 

6 Settembre 2023

03.02.2019

TITOLO PUBBLICATO SU AMERICA OGGI: Violenza sessuale, onta e disonore

Iniziamo l’anno e parliamo di stupro. Lo só non é il massimo per cominciare. Ma lo stupro é una realtà in Italia, in America, come nel resto del mondo, ed il diritto penale svolge quella funzione di prevenzione generale in linea con l’orientamento culturale del tempo.

Accettare un caso di stupro, suscita sempre qualche riserva. In alcuni casi efferati quanto riprovevoli, senz’altro potrei determinarmi nel rifiutare l’incarico.

Ma se lo stupratore tale non é, se la comunicazione del consenso appare ambigua nel messaggio della seduzione sessuale, se dunque, una serie di fraintendimenti da parte della partner incidono sulla sequenza degli eventi nel suo complesso, allora il caso cambia e l’attenzione é massima.

Massima per gli effetti devastanti che ne possono derivare in caso di condanna, così come in quello di proscioglimento, visto che il presunto molestatore resterà tale.

Basta pensare che oggi potrebbe essere punito più severmente il caso in cui più soggetti tocchino il fondoschiena ad una persona, rispetto alla commissione di uno stupro feroce e prolungato da parte di un singolo soggetto attivo.

Un caso frequente è quello della vittima ubriaca. Lo é in Italia come in USA, nei Campus o altrove.

Occorre tuttavia distinguere se ciò sia dipeso da una sua condotta volontaria, ovvero se vi sia stata induzione da parte del molestatore. In tal ultimo caso, sarebbe riconosciuta l’aggravante, poiché si é detto, che l’aggressione é connotata da «modalità insidiose e fraudolente».

Ed infatti il fatto che la vittima fosse ubriaca dovrebbe indurre a sospettare che la stessa abbia perso la lucidità necessaria per presentare un valido consenso all’atto sessuale.

Ma se non vi è respingimento così come invocazioni di aiuto, si sarebbe potuto ingenerare nel molestatore la convinzione che la stessa fosse invece consenziente.

I casi dunque sono diversi e si può giungere a conclusioni differenti.

Ed infatti il giudice italiano, in un caso relativo ad un stupro di gruppo con violenza “completa” , ha concesso le attenuanti facendo riferimento alla ripercussioni delle condotte tenute dalla vittima anche sul piano psichico.

I casi devono allora essere analizzati singolarmente evitando di generalizzare e quindi affermare che poiché la vittima era ubriaca, indossava abiti succinti ovvero ancora che non abbia prestato resistenza, allora non trattasi di stupro.

Senza soffermarci su dati comparatistici tra i due Stati, i casi di archiviazione prima del processo, le libertà condizionali concesse, e le limitate detenzioni, parrebbero, in entrambi gli Stati evidenziare come gli stupratori abbiano la meglio. Denominatore comune é anche il silenzio delle vittime e dunque le poche denunce.

In Italia, a differenza di quanto avviene in USA, i reati posti a tutela della sfera sessuale non sono indicati in un settore autonomo ed indipendente, ma nel libro secondo del codice penale, intitolato dei “delitti contro la persona”.

Come in USA, in Italia il presupposto per la sussistenza dei reati sessuali è innanzitutto la costrizione ma anche l’induzione ad un rapporto sessuale se l’altra persona non è in grado di dare il proprio consenso (perché ad esempio é ridotta in uno stato di inferiorità a causa di un ritardo mentale oppure in ragione di uno stato d’alterazione dovuta a sostanze alcoliche o stupefacenti – art. 609 ter c.p.).

Il delitto di violenza sessuale si incentra dunque sulla mancanza di consenso o sul dissenso della vittima, anche se gli elementi della violenza o minaccia, sono stati mantenuti dalla riforma del 1999 nell’art. 609-bis c.p. così come li riconosce l’FBI nella redazione dei suoi Uniform Crime Reports.

Ma nella pratica la giurisprudenza italiana ha talvolta superato il requisito della violenza mezzo di costrizione, avvicinandosi ad un modello cd. consensualistico.

A livello europeo, unicamente 8 Paesi (Irlanda, Regno Unito, Belgio, Cipro, Germania, Islanda, Lussemburgo e Svezia) su 31 definiscono lo stupro come sesso senza consenso. Come a dire che per i restanti Stati vi é stupro solo quando c’è violenza fisica, minaccia o coercizione.

Violenza o meno che sia, non é così semplice stabilire quando via il consenso.

Nel 2008 la Cassazione stabilì che: «Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga poi meno a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell’amplesso».

Come può essere valutata una situazione di questo tipo?

La mia opera mi spinge sempre nel trovare qualche appiglio; a generare il dubbio per aprire il varco verso una nuova configurazione del fatto. Magari, scevro da forzature, rinvengo sempre elementi determinanti, ma il dilemma tra chi, forse, ha cercato quella situazione e chi invece ne è vittima, rimane sempre.

Allora si ripensa al presunto molestatore, alle motivazioni che lo hanno mosso, alle conseguenze di un gesto fulmino che può rovinare la vita propria come quella degli altri.

Se ne é fatta di strada nel tempo, da quando, ad esempio fino agli anni 80, prima dell’abrogazione dell’art 544 c.p. si assolveva dall’accusa di stupro colui che accettava di sposare la vittima. Di fatto, tuttavia, oggi lo stupro rimane un fatto ineluttabile in Italia come nel resto del mondo.

Riferimenti normativi

Con la legge n. 66 del 1996 é stato introdotto un unico delitto di violenza sessuale, quello di cui all’art. 609-bis c.p. Tale unificazione ha portato incertezze per l’amplia discrezionalità dei giudici nel distinguere gli “atti sessuali” e i “casi di minore gravità”.Si potrebbe dunque affermare che si ha una fattispecie più grave, chiamata stupro, e una figura meno grave, chiamata abuso sessuale.

1a l’esempio é tratto da PROPOSTE DI RIFORMA NEI DELITTI CONTRO LA SFERA SESSUALE DELLA PERSONA di Bartolomeo Romano 23.11.2018

1b A prescindere dai casi in cui la presunta vittima menta al fine di conseguire vantaggi economici, o per essere poste al centro dell’attenzione quando si sente trascurata.

1c Convenzione di Istanbul del 2014

1d vd il versamento nei drink di Rohypnol o dell’MDMA

1e nello Stato della California il consenso deve essere “chiaro”

1f In USA Paese federale, tale reato viene regolato differentemente nei diversi Stati. I diversi casi di violenza sessuale sono puniti diversamente a seconda la gravità. Nello Stato di New York sono raggruppati in tre differenti gradi di stupro.

– 1. Cass. sent. n. 1183/2012; n. 20766/2010

– 2. Cass. sent. n.39445/2014

– 3. Cass. sent. n. 1636 /1999, ha negato l’esistenza di uno stupro perché la **vittima***«indossava i jeans»*, ovvero «un indumento che non si può sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta».

– 4. Cass sent n. 4532/2008

– 5. At the state level, there is no uniform legal definition of rape (sexual assault*, criminal sexual conduct*, *sexual abuse*, *sexual battery*, etc.) instead, each state has their own laws.:

– Nel**Regno Unito** 143 articoli del *Sexual Offences Act* (2003)

– Cass sent. n. 32462 del 17.7.2018 ha escluso le aggravanti nella condanna di due uomini che avevano stuprato una donna che era sotto l’effetto dell’alcol

– in dubio pro reo e art. 59, 4° co., c.p.

– Cass. III Sez nel 2010 ha stabilito niente carcere obbligatorio per chi commette uno **stupro di gruppo** in ragione degli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione.

– Il New York Times parla di “una cultura dei rapporti sociali basata sulle bevute e dominata dall’ambiente delle confraternite”

– Dal 1990 esiste negli Usa una legge che richiede ai college di raccogliere informazioni su ogni atto di violenza commesso nei campus e valutare se denunciarlo alla polizia (il Clery Act)

– Ogni Stato però ha regole diverse e lascia molto alla discrezione dei giudici: per esempio, New York detiene il record della pena minima, con un solo anno di prigione, e una massima assai “bassa” di 7 anni; la California con 2 anni di sentenza minima e una possibile multa fino a 10mila dollari da devolvere alla vittima, e una massima – assegnata finora – di 18 anni.

Ci sono diversi fattori che vengono presi in considerazione dai giudici nella formulazione della sentenza: per esempio, se la violenza è stata commessa “sotto la minaccia di un’arma letale”, se è stata una violenza di gruppo (gang rape), se la vittima era un minore (statutory rape), se la vittima è stata prima drogata e resa incosciente (date rape, per esempio con Quaalude sciolto in un drink), se sono stati causati danni gravi e irreparabili alla salute della vittima.

consenso putativo