Non di rado il coniuge separato con figli minori intenzionato ad espatriare per un breve periodo, ad esempio per vacanza, così come per trasferirsi stabilmente all’estero, incontra dei limiti nella volontà dell’altro coniuge che, da tale allontanamento, tema per il futuro il mancato mantenimento da parte di chi vi sia tenuto. La materia in siffatta ipotesi viene regolata dalla normativa sui passaporti (art. 3 e 12 della Legge 21/11/1967, n. 1185 e successive modifiche).
In buona sostanza, sia il rilascio che il ritiro del passaporto da parte di chi si trovi in Italia come all’estero sono subordinati alla prova, richiesta dall’avente diritto, che il titolare abbia adempiuto, e potrà per il futuro adempiere, agli obblighi di mantenimento verso i figli o verso il coniuge.
QUID JURIS se il coniuge per spirito di rivalsa e per non fondati motivi ostacola la libera circolazione dell’altro?
Il titolare ricorrerà al Giudice tutelare del luogo di residenza del minore, il quale valuterà se il rifiuto al rilascio sia o meno legittimo, ovvero se gravi e comprovati ne siano i motivi ostativi.
All’atto pratico il Giudice tutelare dovrà valutare si vi sia stata già una sentenza di condanna ex art. 570 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ovvero se l’omissione sia stata effettiva da parte dell’obbligato (ad esempio perché temporaneamente impedito), ovvero ancora se ragioni di lavoro e salute possono legittimare l’autorizzazione.
Si prenda come esempio, invero oggi frequente, di chi effettivamente non riesca a corrispondere puntualmente il mantenimento, ma allo stesso modo tenti nuove fortune all’estero: l’avente diritto senz’altro negherà il proprio consenso temendo che, dalla dipartita del coniuge obbligato, possa derivare una difficoltà maggiore nel recuperare forzosamente quanto dovuto.
A tal proposito, alla luce del Regolamento CE n. 4/2009, della Convenzione dell’Aja del 23/11/2007 nonché della Convenzione di New York del 1956 (tutte volte a tutelare il recupero dei crediti alimentari all’interno delle Nazioni firmatarie), il Giudice dovrà altresì verificare si vi sia la possibilità, in caso di autorizzazione all’espatrio, di recupero forzoso delle somme dovute dal richiedente in base alla predetta normativa.
Ove tale possibilità sussista, ovvero quando il richiedente intende trasferirsi in una delle nazioni firmatarie delle predette convenzioni, l’autorizzazione al rilascio del passaporto non può essere negata: se il diritto al mantenimento dei figli minori è effettivamente azionabile attraverso l’applicazione della normativa transfrontaliera, la libertà di circolazione del richiedente il passaporto non può essere in alcun modo compressa.
Per superare l’empasse sarebbe preferibile richiedere in ogni caso fornire garanzie patrimoniali, ovvero limitare il termine di validità del passaporto da rilasciare o da restituire eventualmente richiedendo, in seno al ricorso, la fissazione di un’udienza di rinvio in data immediatamente anteriore alla scadenza stabilita per questo, onde verificare il regolare adempimento degli obblighi da parte del ricorrente.
Il Giudice, si confida, dovrà verificare e bilanciare i timori fondati e la concreta necessità dell’altro coniuge di trasferirsi, superando così quella tipica conflittualità familiare che danneggia tutti, compresi i minori.