10.03.2019
TITOLO PUBBLICATO: Guidare in stato di ubriachezza: Stati Uniti e Italia a confronto
Un’analisi comparata della fattispecie di reato di guida in stato di alterazione per l’uso di alcool tra i due mondi, mi porta a conclusioni non distanti.
Nonostante i diversi interventi normativi che si sono susseguiti sull’onda dell’emergenza, la vigente disciplina italiana in tema di stato di ebbrezza, presenta ancora numerose difficoltà applicative e l’inasprimento delle pene non sembra aver sortito definitivamente quel severo effetto deterrente.
Le cause sono molteplici, legate anche alla mancanza effettiva di una politica di prevenzione, nonostante l’implementazione delle raccomandazioni e delle linee guida delineate a livello europeo.
A prescindere dai casi più gravi, c’è chi beve per conseguire una maggiore socievolezza ed espansività, frequentemente i giovani per lo sballo, o chi per semplice convivialitá.
I soggetti delle rispettive tipologie sopraindicate sono stati tutti clienti del mio studio.
In Italia vi sono diversi trattamenti sanzionatori per chi guida in stato di ebbrezza alcolica, con pene progressivamente in aumento in relazione al maggiore valore riscontrato.
Ma la pena della reclusione si attua unicamente nel caso di omicidio stradale colposo, di recente introduzione (1) che fissa tra gli otto e i dodici anni l’ipotesi più grave, diciotto se si provoca la morte di più persone.
Solo per l’omicidio colposo stradale, ed unicamente in determinati casi, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato. (2)
A differenza di quanto avviene in America, il conducente che viene quindi fermato in stato di alterazione (0,5 glitro, ovvero tasso superiore), non sarà quindi arrestato e detenuto in alcuna struttura. Ciò anche nel caso in cui sia recidivo. (né é previsto alcun sistema di interlock device)
Oltre il limite consentito dello 0,5 g/l (per il quale é prevista una sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi), la guida oltre i 0,8 g/l costituisce un reato.(3)
I giovani sino agli anni 21, i neopatentati, subiscono pene maggiori. (4)
Certamente vi sono misure alternative della pena, così come in USA misure alternative alla detenzione (5).
Gli accertatori sottopongono i conducenti al preventivo test, a mezzo di etilometro, ma possono determinare l’alterazione anche attraverso quegli indici sintomatici (alito vinoso, occhi lucidi, eloquio sconnesso, etc.) che riportati nei verbali, spesso si appalesano mere indicazioni di stile e quindi di dubbio valore per noi avvocati.
Ed infatti lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo é oggi ancorato all’accertamento ed alla prova, con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, mediante la strumentazione (etilometro) e le procedure indicate per legge. (6)
Sarebbe senz’altro più utile sottoporre i conducenti a quei test empirici previsti negli States (7) piuttosto che basarsi su valutazioni personali dei verbalizzanti, spesso errate.
Vero é da dire che la possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, va circoscritta alle fattispecie meno grave (0,5%) (8), imponendosi per le altre (>0,8%) l’accertamento tecnico del sangue.
Sotto il profilo penale all’esito dell’accertamento e dopo qualche mese, verrà notificato al trasgressore un decreto penale di condanna che comminerà una sanzione pecuniaria.
In tali casi, e quando l’ammenda é alta, verrà valutata l’ipotesi di opporre il decreto penale. (Es. con tasso alcolemico di 1,5 g/l si parte da 5000 euro).
A differenza degli States, ove il plea bargain non é sempre ammesso, vi sono delle ipotesi in cui nell’opporre il decreto penale, può apparire senz’altro più conveniente patteggiare la pena magari trasformando la stessa in lavori di pubblica utilità. (9)
Un possibile vizio da rilevare sia in sede civile (dinnanzi al giudice di pace) che in quella penale, è poi l’omessa informazione al conducente riguardo al proprio diritto di “farsi assistere da un difensore di fiducia”. (10)
Tale avvertimento, da trascrivere sul verbale, é obbligatorio in alcuni casi.
Una sorta di “Miranda right” che negli States invero mi consta applicarsi molto raramente nel contesto di un caso di guida in stato di alterazione alcolica se non per il caso di lesioni gravi o morte, ove la polizia può scegliere di interrogare. (11)
L’omissione dell’avviso é un cavillo formale che può invalidare l’accertamento.
Quando infatti la polizia, ai fini di acquisire una prova dello stato di alterazione, invita l’indiziato presso una struttura sanitaria al fine di sottoporlo ad esami clinici, deve, per legge, avvertire l’indiziato di tale facoltà così come deve acquisire da questi il consenso scritto.
Questo perché il prelievo ematico non viene espletato a fini di cura della persona e non agisce nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari come potrebbe essere in caso di incidente stradale.
Il personale sanitario richiesto dalla polizia finisce dunque per agire come vera e propria longa manu dell’autorità. (12)
Frequentemente sono ad opporre l’inattendibilità degli esami, ed in particolare la circostanza in cui l’alcoltest, come il prelievo, venga effettuato a distanza di un lasso di tempo ampio tra il momento del fermo e quello dell’esecuzione del controllo.
Il risultato di un test effettuato nelle due ore successive al fermo, infatti, segnerà il “picco alcolico”, ossia il massimo livello di concentrazione di alcol nel sangue.
Ma tale non sarebbe quella misurazione immediata, ad esempio dopo aver consumato un pasto.
L ’assorbimento delle sostanze alcoliche, pur essendo variabile da soggetto a soggetto, e pur dipendendo dalla contemporanea assunzione di cibo (a stomaco pieno o vuoto) e dalla gradazione alcolica della bevanda assunta, possono infatti variare da un tempo di 30, 35 minuti fino ad un massimo di due ore.
Disegnando il grafico nell’asse cartesiano, si avrebbe una curva in crescita nelle prime due ore, la cui ripidezza dipende dalla velocità di assorbimento, che dopo una fase di stasi (due ore), subisce una fase di decremento con andamento invece standard (nelle ore successive).
La condizione di chi si trovi per ore in attesa del controllo é frequentissima.
Il trasgressore avrà nel frattempo percorso a piedi lunghe distanze per essere esaminato, ovvero potrà essere invitato a guidare esso stesso l’auto, compili il CID, etc.
Egli é dunque in grado di attendere alle normali occupazioni perché gli effetti progressivi e le abilità non sono ancora compromesse.
La misurazione in tale momento, sarebbe senz’altro positiva ma con un risultato diverso e minore rispetto a quella effettuata a molte ore di distanza in fase di picco.
Ho dunque analizzato alcune problematiche giuridiche fornendo alcuni parallelismi dei due ordinamenti.
Da quel che mi é dato desumere, in USA le pene sono più severe e maggiore é l’osservanza della legge, anche grazie a politiche preventive.
Le numerosi fonti dalle quali ho attinto informazioni, mi inducono a concludere come il fenomeno del consumo di bevande alcoliche rimanga un complesso fenomeno sociale. L’alcol uccide più della droga e del fumo.
I dati statistici ne comprovano la portata. Tre milioni di morti nel mondo all’anno; il 27% degli incidenti é correlato al consumo pericoloso dell’alcol….
Chiudiamo gli occhi e riflettiamo, perché chiunque di noi può sbagliare anche per una sola ed imperdonabile volta.
Riferimenti normativi:
– Il DUI – (Driving Under the Influence) è la guida in stato di ebbrezza
– 1. omicidio stradale colposo: 589 bis c.p. (legge 41/2016)
– 2. lettera m-quater dell’articolo 380 c.p.p. l’arresto é facoltativo. Secondo le leggi di NY, la seconda trasgressione é punita con 5 gg di prigione o 30 gg di servizio in comunità se il reato é stato commesso entro i 5 anni.
– 3. In USA, il livello massimo di alcool nel sangue il BAC (Blood Alcohol Content) è di 0,08%
– 4. New York law prohibits drivers who are under 21 year old from driving with a BAC of .02% or more. Per ragazzi di età inferiore ai 21 anni, non è consentito bere e guidare (/tolleranza zero/), il tasso alcolico consentito per ragazzi di età inferiore ai 21 anni è infatti dello .02, t. blood alcohol level (BAL)
– 5. Alcohol teaching and prevention programs, treatment for alcohol abuse, assessment of a person for possible alcohol or drug dependency or addiction, and community service or victim restitution.
– 6. articolo 379 del D.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495
– 7. Stare su una gamba sola, camminare su una linea retta immaginaria o recitare l’alfabeto, seguire un oggetto e puntarti la torcia negli occhi per individuare un possibile segno di anomalia nei movimenti dei tuoi occhi
– 8. quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a);La maggior parte degli Stati ha poi emanato le cosiddette “Open Container Laws” chemical test (normally a test of breath, blood or urine).
– 9.However, New York law restricts plea bargaining in DWI cases. Typically, if you’re charged with a DWI, the best plea bargain that’s allowed is for a DWAI; plea bargaining for a wet reckless generally isn’t an option.
– 10. Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 n. 5396
– 11. Miranda warning is not required when the pre-arrest questions constitute an investigation, not an interrogation. The elements of a Miranda warning: (Fifth and Sixth Amendments)
* you have the right to remain silent;
* any statements you make may be used against you in a court of law;
* you have the right to legal representation;
* if you can’t afford an attorney, the court will appoint one for you.
– Art. 114 disp.att.c.p.c.- 356 c.p.p.
– 186 C.d.S., comma 2, comma 5
– l’art. 348 c.p.p., comma 4
– Cass civ. sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016
– Tabella Ministeriale art. 6 d.l. n. 117/2007, l. n. 160/2007
– Sulle frasi stereotipate: Cass. civ. Sez. II 4.11.2005 n. 21367
– Sull’esame effettuato il prima possibile: Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 18572 del 2013
– Sulle due ore dopo il consumo: Tribunale di Padova del 8.11.2011
– Global status report on alcohol and health
– World Health Organization
– raccomandazioni e linee guida del progetto europeo BISTAIRS