26.06.2016 – articolo n.14
Sebbene abbia considerato le opposizioni alle violazioni del codice della strada un settore minor del diritto, un recente caso in tema di trasporto internazionale di merci, ha invece attirato la mia attenzione per le non indifferenti implicazioni pratiche e per l’entità della sanzione applicata.
Il conducente di un mezzo di cui era locatore, era stato fermato da una pattuglia della Polizia locale che, in assenza dell’originale così come della copia conforme della Licenza comunitaria, gli aveva contestato il previsto art. 46 L. 298/74 e intimato il pagamento in forma immediata della somma di 4.130 euro, trattandosi di una violazione commessa con veicolo con targa straniera. Con separato verbale veniva altresì disposto il fermo del mezzo, in mancanza del suindicato pagamento.
E infatti le imprese di autotrasporto conto terzi regolarmente iscritte che intendono eseguire trasporti internazionali nell’ambito dei Paesi della Comunità Europea con autoveicoli la cui massa complessiva a pieno carico, compreso quello dei rimorchi, superi 3,5 tonnellate, devono essere in possesso della licenza comunitaria.
Mi sono chiesto in primis per quale motivo l’esibizione in copia della licenza comunitaria da parte del trasportatore, o meglio, quella successiva conforme avvenuta dinanzi all’accertatore unitamente al contratto di locazione operativa del mezzo, non potesse essere bastevole ad evitare una così elevata sanzione.
L’art 180 co. 8 del Codice della Strada, infatti, permette generalmente l’esibizione del documento mancante al momento della violazione in un periodo successivo ed entro un termine prestabilito.
La prima riserva viene tuttavia fugata dall’art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1072/2009, il quale dopo aver premesso che «la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato II», ha previsto che «tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego». In buona sostanza tale condizione implica che vi sia un obbligo specifico di avere a bordo del veicolo una copia certificata conforme della licenza comunitaria e ciò non ammette deroghe.
Nel trasporto internazionale di merci, non é quindi operante l’art 180 del Codice della Strada, trovando invece applicazione una sanzione accessoria diversa e più grave, ossia quella dell’art. 46 l. 298/74 contestata.
Dalla lettura di questa norma mi avvedo tuttavia come tale articolo punisca il trasporto eseguito in difetto di rilascio della relativa autorizzazione, e non il momentaneo mancato possesso della predetta autorizzazione come nella fattispecie.
La licenza infatti era nelle mani del proprietario del mezzo e il conducente non aveva avuto la possibilità di esibirla nell’immediatezza ai verbalizzanti se non in mera copia. In analogo caso, non assimilando la totale assenza dalla mera indisponibilità, si era pronunciata la Cassazione con sentenza n. 12697/07 cui ho fatto rinvio.
Vi è da evidenziare come sotto l’aspetto pratico l’art. 46 contestato presenti alcune lacune, e l’esatto adempimento della norma sia di non facile applicazione.
Ed infatti il trasportatore –trasgressore, non proprietario del mezzo, avrebbe dovuto effettuare nell’immediatezza a mani dell’accertatore, il pagamento in misura ridotta di € 4.130,00 ovvero aver provveduto al pagamento di € 6.197,00 previsto a titolo di cauzione.
Non solo, ma anche avendone avuto la possibilità di pagare la cauzione per evitare il fermo previsto dall’art. 207 cds che lo fissa per un periodo non superiore a sessanta giorni, questo non sarebbe venuto meno poiché la violazione dall’art. 46 della L. 298/1974 prevede già l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di tre mesi, ossia per una durata maggiore rispetto a quella fissata dal separato verbale.
L’opposizione tempestivamente spiegata dinnanzi al Giudice di Pace competente – che ha considerato come provati i gravi e giustificati i motivi addotti, essendo altresì grave il danno economico derivato dal fermo (oltre il mancato guadagno, le spese da sostenere per la locazione del mezzo) – ha trovato, prima dell’udienza di merito, accoglimento in fase di sospensiva.
Tale ordinanza è stata prodotta alla Polizia locale accertatrice della violazione che, per l’effetto acquisitala agli atti, ha emesso un verbale di fine fermo idoneo per riottenere l’immediata consegna del mezzo in custodia.
Non rimane adesso che attendere l’udienza per il merito che auspico confermerà gli assunti difensivi su una questione apparentemente banale, ma invero per molti indivisa e dalle implicazioni economiche e pratiche rilevanti.