Le successioni costituiscono una delle tematiche più complesse del diritto internazionale privato che le regola nel nostro Ordinamento agli artt. 46-50 della L. 218/98. (1)
Dal 17.08.2015 tuttavia, negli Stati membri dell’Unione europea, con l’eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, troverà integrale applicazione la normativa del Regolamento UE 250/2012.
Tale regolamentazione disciplina il diritto internazionale privato delle successioni che hanno un carattere internazionale, comprese quelle che possiedono elementi di collegamento con Paesi terzi non Membri dell’Ue. Alcune norme del diritto nazionale verranno pertanto disapplicate (vd. art. 50 dip) in conformità del primato del diritto comunitario rispetto a quello nazionale nell’ipotesi di contrasto. La legge nazionale in materia sarà ad ogni modo applicabile anche dopo il 17 agosto 2015 per le successioni aperte anteriormente a questa.
ll Regolamento detta una normativa uniforme per tutta la materia successoria che avrà applicazione universale (art. 20), ossia anche quando la lex successionis non è quella di uno Stato membro.
Tutte le principali questioni di diritto internazionale privato relative alle successioni internazionali quali la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, l’efficacia delle decisioni straniere e degli atti pubblici in materia successoria, saranno disciplinate dalla suddetta regolamentazione comunitaria con qualche eccezione (le materie escluse sono indicate all’art. 1.2 del reg. come ad es. la validità di un trust testamentario). Questa disciplina innova profondamente la normativa italiana in quanto al principio di applicazione della legge nazionale del de cujus, sarà sostituito quello dell’applicabilità della legge del paese dell’ultima residenza abituale (23-24), fatta salva il favor testamenti, ossia la scelta di legge operata dal testatore nell’atto di disposizione mortis causa.
Così al cittadino UE es. francese, con immobili in Italia (o, viceversa, dell’italiano con immobili
in Francia) l’unica legge applicabile sarà quella dello Stato di residenza abituale del de cuius; Diversamente nell’ipotesi di Stati non Membri, quali gli Stati Uniti, il cittadino italiano residente
negli USA, con immobili in Italia, si vedrà applicare la legge americana per i beni mobili e quella italiana per i beni immobili in forza di un rinvio operato dall’art. 34 del citato
Regolamento. (vd anche art. 10-11) (2) E ciò proprio perché mentre per gli Stati membri vi sarà un unico criterio generale di collegamento (art. 4), per quelli non membri vi sarà il rinvio alla legge dello Stato terzo.
Tra le altre novità regolamentari, è stato introdotto il certificato successorio europeo (art. 62),
che si aggiunge agli altri certificati nazionali, al fine di risolvere le difficoltà degli eredi, legatari, amministratori ed esecutori testamentari allorquando devono provare la loro qualità all’estero. L’art. 25 reg. determina altresì la legge applicabile all’ammissibilità, validità ed effetti dei dei patti successori, ambito non esplicitamente disciplinato dalla normativa italiana che anzi li proibisce all’art. 458 c.c..
Sotto l’aspetto pratico che qui può interessare, indipendentemente dalla cittadinanza dell’erede, l’imposta di successione dei beni immobili esistenti in Italia, nel caso in cui il dante causa risieda all’estero, deve essere corrisposta in Italia. Se pertanto un cittadino statunitense ha ereditato dei beni siti in Italia, la successione dovrà essere aperta in questo Paese e qui dovranno essere pagate le imposte. Sarà tuttavia sempre necessario che i beni vengano inseriti nella dichiarazione di successione presentata nello Stato di residenza del de cuius.
Riferimenti normativi
(1) legge 31.5.1995 n. 218 (Riforma del sistema del diritto italiano di diritto internazionale privato) aggiornato D.lgs 154/2013 – vd art. 46
(2) Stati Uniti d’America (Convenzione 30 marzo 195,5 approvata con L. 19 luglio 1956, n. 943): Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte di successioni; (se manca una apposita convenzione in uno Stato, vi sarà una doppia imposizione fiscale)
– T.U. delle imposte sulle successioni e donazioni (D.lgs 31.10.1990 n. 346 art. 2 , art. 6 co.1)
– Circolare dall’Agenzia delle Entrate n. 91/E del 18 ottobre 2001
– art. 2, art. 6 co. 1 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico dell’imposta sulle
successioni e donazioni), che disciplina l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle
successioni mortis causa
– Art. 2 Convenzione Aja del 5.10.1961 sulla legge applicabile alla forma del testamento e Convenzione di Washington del 26.10.1973 che introduce una forma di testamento internazionale (Convenzioni esecutive in Italia, rispettivamente con legge n. 742 del 24.10.1980, e legge n. 387 del 29.11.1990)
– Regolamento UE 250/2012 all’art. 1 co. 2 lettere a-l, vengono elencate le materie escluse da tale normativa (es. costituzione di trust)