12.01.2020
TITOLO PUBBLICATO SU AMERICA OGGI: La legge di successione in Italia e la “common law” Usa
In Italia l’apertura della successione é individuata in base all’art. 456 c.c., ossia nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto in Italia. Tale criterio costituisce titolo al fine di stabilire la giurisdizione. Una disciplina distinta è invece dettata per i cittadini dell’UE attraverso il Regolamento n. 650/2012 applicabile alle sole successioni a causa di morte aperte a partire dal 17.8.2015.
Ma come deve essere regolamentata la successione di un cittadino italiano che si trasferisce all’estero (intendendosi per tale quello non comunitario) e che all’estero abbia stabilito il centro dei propri interessi e della propria vita?
Nel diritto internazionale privato italiano, la legge regolatrice delle successioni a causa di morte viene indicata dagli artt. 46 e 50 della L. 31 maggio 1995, n. 218.
L’ art. 46, in particolare, rende applicabile alla successione, la legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte.
L’articolo in esame adotta un criterio di collegamento rigido, di facile determinazione da parte dell’operatore del diritto e di agevole applicazione nella pratica.
Recependo il principio della c.d. unità della successione, si evitano tutti gli inconvenienti che si presentano allorquando i beni ereditari sono siti in Paesi diversi (legge del luogo in cui le cose si trovano) e che potrebbero portare ad una frammentazione della disciplina.
In alcuni Paesi di common law come gli Stati Uniti, infatti, così come in alcuni Paesi di civil law che sono informati sul criterio della scissione, tale unico criterio, potrebbe essere tuttavia compromesso da una norma di diritto internazionale dell’ordinamento di appartenenza del defunto.
In tale Stato una norma potrebbe infatti rinviare all’applicazione di leggi diverse a seconda della natura e della situazione dei beni ereditari, sottoponendo la successione dei beni immobili alla legge del luogo in cui le cose si trovano, e la successione dei beni mobili alla legge dell’ultimo domicilio.
Se é vero che la successione per causa di morte è regolata in via generale dalla legge nazionale del soggetto al momento della morte, il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre – con dichiarazione espressa in forma testamentaria – l’intera successione alla legge dello Stato in cui egli abbia stabilito con la residenza, il centro dei propri interessi e della propria vita.
Quella del cittadino italiano trasferitosi in America come altrove, e che qui vi abbia stabilito i propri interessi è oggi, nell’epoca della globalizzazione, una ipotesi più che frequente.
La scelta di radicare i propri interessi non può tuttavia pregiudicare i diritti patrimoniali che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte (art. 46 co. 2-3), é ciò al fine di evitare che la mera residenza all’estero possa essere utilizzata come un espediente per ledere i diritti di questi. E’ un principio di diritto che non lede la libertà del defunto di testare ma che garantisce ai legittimari quella quota di eredità c.d. necessaria.