Il populismo giudiziario penale

15 Ottobre 2023

11.06.2019

Il preventivo consenso populista mortifica le garanzie difensive e l’essenza stessa del processo accusatorio

La Raccomandazione n. 12 del 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, sancisce che i procedimenti giudiziari e le questioni relative all’amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse.

Tale diritto viene tuttavia travalicato da quel fenomeno che oggi – il giurista Giovanni Fiandaca – chiama il populismo penale giudiziario che vede nella punizione, la medicina per ogni malattia sociale e, nel magistrato, il ruolo di autentico interprete delle aspettative di giustizia del popolo.

Negli ultimi tempi si assiste infatti ad una perversa prolificazione normativa che vede creare nuovi reati e inasprire le pene, allo scopo di assecondare le aspettative del popolo, indipendentemente da ogni loro opportunità.

Un populismo giudiziario che vuole a tutti i costi trovare un responsabile, dove i pregiudizi possono incidere in misura rilevante non solo sulle persone sottoposte a processo, ma anche su chi, come i familiari, ne sono estranei.

Almeno per gli addetti ai lavori, è infatti ormai noto, che il procedimento penale costituisce di per se già una sanzione, talvolta anche più gravosa dell’eventuale condanna, e ciò vale senz’altro in ogni Paese del mondo.

Il processo italiano che é tendenzialmente accusatorio, si trasforma in inquisitorio. L’informazione viene per la maggior parte spostata dai media alla fase delle indagini, a senso unico a favore dell’accusa, con frequente impronta colpevolista.

Incentrare l’attenzione sulla fase iniziale delle indagini piuttosto che valorizzare il dibattimento, quello in cui si forma la prova dinnanzi ad un giudice che non deve essere influenzato dagli atti delle indagini (virgin mind) è invece quanto di più errato.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché la recente direttiva dell’Unione Europea n. 343/2016, sanciscono il diritto delle persone sottoposte a procedimento penale a non essere considerate come colpevoli prima che sia intervenuta una sentenza definitiva.

Stampa, televisione, l’incontrollabile web, comunicano invece all’opinione pubblica ricostruzioni che troppo spesso si sovrappongono alla realtà processuale e tutto ciò perché le dinamiche di informazione sono oggi sempre più complesse rispetto al passato grazie all’avvento del web e dei social networks.

La narrazione giornalistica, esercita dunque troppo spesso un consenso preventivo non solo sull’opinione pubblica ma anche sulla magistratura togata e non (giudici professionali e apparati composti da giudici popolari). Il processo da penale diventa mediatico; un processo senza regole, con un forte abuso delle informazioni.

L’informazione giudiziaria sui testimoni, sia ben chiaro, non deve impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale, ovvero per ragioni di interesse pubblico. Ed infatti sovente gli investigatori, ma anche i servizi televisivi di inchiesta, la usano per raccogliere notizie.

“In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l’impressione della colpevolezza dell’interessato prima che questa sia stata legalmente provata”.

Personalmente ne ho tratto vantaggio nell’indi­viduazione del presunto autore del reato in un caso di stupro. L’informazione radiofonica ha dato voce a quelle donne che, per iniziale comprensibile ritrosia, hanno poi trovato il coraggio loro stesse di denunciare, rafforzando l’impianto accusatorio e permettendo conseguentemente l’arresto del molestatore.

Il tema della divulgazione è dunque un tema complesso e l’informazione, quale libertà di stampa e dei media, d’altro canto, non può essere limitata.  Ma riferendomi al web, o meglio ai social, rinvengo frequentemente dei commenti iperbolici su fatti di cronaca giudiziaria.

L’esempio è di questi giorni per episodi che hanno interessato la mia città ed hanno avuto eco anche sulla stampa americana.

Mi riferisco ai numerosissimi commenti sulle vicende giudiziarie dell’arresto di Michael Aaron Pang cittadino ventiduenne americano in cerca di diverse fortune nella mia città.

Pang, per motivi di cui allo stato non é dato sapere, ha ucciso a colpi di sgabello un commerciante di un negozio di abbigliamento. Reo confesso dell’omicidio, oggi è in attesa di giudizio.

La difesa di Pang esclude l’“animus necandi”, ossia il dolo intenzionale, così come la premeditazione. Una difesa difficile che si innesta nel quadro di riforma della recentissima legge n. 33 del 2019 che esclude la possibilità per tale tipo di reato di richiedere il giudizio abbreviato e dunque la riduzione di pena qualora al colpevole fosse riconosciuto l’omicidio aggravato. [art. 438, comma 1-bis]

La città di Viterbo é insorta. La gente é scesa nelle piazze manifestando solidarietà alla famiglia della vittima ed inneggiando alla non violenza.

Il caso si colloca infatti in una serie di recenti precedenti accadimenti (parliamo di una infiltrazione mafiosa e uno stupro di gruppo) che, quanto a gravità, non passano certo inosservati in una città tranquilla come quella di Viterbo.

Le notizie su tali fatti, come in precedenza, hanno fatto proliferare una serie di incauti quanto iperbolici commenti ma questa volta ha coinvolto anche i difensori, che hanno l’unica colpa di essere investiti del patrocinio di tali “ignobili” persone.

Ma non solo. Nei post i follower si scagliano anche contro i familiari degli avvocati che, a secondo il caso di cui si occupa l’avvocato loro congiunto, dovrebbero essere loro stessi stuprati ovvero uccisi!

Una reazione sproporzionata frutto del cennato populismo, che ha visto insorgere le locali Camere penali come quelle Civili con pieno appoggio dell’Avvocatura Italiana che ne ha ripudiato i contenuti e reclamato con forza uno Stato di diritto.

Nessuno può tollerare questo spropositato attacco che dimentica principi cardini della Costituzione, quale quello dell’art.  24 che sancisce l’inviolabilità del diritto alla difesa (senza dimenticare la CEDU siglata a Roma nel 1950 e il Patto internazionale dei diritti civili e politici del 1966 a New York, che hanno codificato il diritto di difesa nell’ordinamento internazionale).

Il preventivo consenso populista mortifica le garanzie difensive e l’essenza stessa del processo accusatorio.

L’azione e la difesa sono due diritti speculari ma concorrenti.

Nell’inciso inviolabilità del diritto alla difesa, é ricompreso sia il diritto ad una difesa tecnica che quello a far valere le proprie ragioni.

Fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media, tenendo sempre conto dell’importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, sarà bene che il quisque de populo non parli a sproposito; non si lasci trascinare dal risentimento collettivo. Tutto ciò non fa che alimentare odio e vendetta di cui non si ha proprio bisogno.

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APPROFONDIMENTI

Il presente articolo è in parte frutto di una lettura trasversale e ne costituisce un parziale riassunto del libro de “L’informazione giudiziaria in Italia” – Edizione Pacini Srl – 2016. 10 Osservatorio sull’Informazione Giudiziaria delle Camere Penali Italiane

In esso sono riportate pedissequamente frasi e contenuti degli autori.

1.   Giovanni Fiandaca, giurista, professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Palermo e autore del saggio Populismo politico e populismo giudiziario. Volendo conciliare due esigenze opposte,  il diritto all’informazione così come il diritto a non essere giudicati prima di una sentenza definitiva, il grande giurista Fiandaca rifacendosi a Leonardo Sciascia, afferma: “il giudice dovrebbe in teoria, per un verso, essere sempre capace di prendere criticamente le distanze dal clima ambientale, dalle pressioni esterne e dalle aspettative di punizione delle stesse vittime del reato …dai propri pregiudizi e dai sentimenti personali, e di emettere decisioni basate soprattutto sulle norme, sul ragionamento rigoroso e sul senso di equilibrio, in modo da contemperare tutti i valori in campo: il che, passando dalla teoria alla realtà, può peraltro avverarsi soltanto fino a un certo punto. Anche i giudici sono esseri umani!”

2.  Glauco Giostra ordinario di diritto proc. penale Facoltà di Giurisprudenza università La Sapienza di Roma

3.  Dott.ssa Margherita Cassano, Presidente della Corte di Appello di Firenze;

4.  Prof. Cubelli: Si tratta di una forma di “interferenza retroattiva”, il ricordo di un evento é alterato da ciò che si é appreso dopo. 

5.  “Mani pulite” come modello di populismo giudiziario. 

6.  Es. di diritto penale populista: la circostanza aggravante della clandestinità introdotta in epoca berlusconiana, e poi bocciata dalla Corte costituzionale; il nuovo reato di omicidio stradale fortemente voluto da Matteo Renzi, in una prospettiva sinergica populista- vittimaria: nel senso che la motivazione politica di fondo sottostante all’omicidio stradale ( come reato autonomo) è stata non solo quella di dare un segnale anche simbolico di grande rigore nel contrastare la criminalità stradale con pene draconiane, ma anche di indirizzare un messaggio di attenzione e vicinanza nei confronti dei familiari delle vittime della strada e delle loro associazioni. 

Al di là di questo discutibilissimo populismo vittimario, quel che rimane da dimostrare con criteri empirici è – beninteso – che l’omicidio stradale serva davvero a prevenire più efficacemente gli incidenti mortali.

8.  Leonardo Sciascia: “Quando un uomo sceglie la professione di giudicare i propri simili, deve rassegnarsi al paradosso doloroso per quanto sia – che non si può essere giudice tenendo conto dell’opinione pubblica, ma nemmeno non tenendone conto”. 

9.  Il criminologo Jonathan Simon, attribuisce un ruolo politico decisivo alla paura per la criminalità. La paura dell’affermarsi del populismo gioca un ruolo certo non piccolo, non solo in Italia. Con riguardo agli Stati uniti, Simon afferma che si può verosimilmente diagnosticare uno specifico paradigma di governance politica incentrato sulle strategie di repressione e prevenzione della criminalità quali essenziali elementi costitutivi dell’azione di governo.

10.  Altalex : Come è noto, il giudizio abbreviato è un rito speciale in virtù del quale il processo è definito in sede di udienza preliminare, con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari, che assumono piena valenza probatoria. E’ un giudizio di tipo volontario (é l’imputato che lo sceglie) e ha natura premiale: in caso di condanna, infatti, dopo le recenti modifiche introdotte dalla  Legge n. 103/2017 , la pena è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti. La pena dell’ergastolo è invece sostituita con quella della reclusione di anni trenta; al posto dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, si applica l’ergastolo.

11.  Circo mediatico giudiziario: espressione un po’ banalizzata dall’uso inconsapevole, va fatta risalire ai panflet degli anni 80 dell’avvocato francese Daniel Soulez Làrviere, che descrive mirabilmente il fenomeno della deriva informativa colpevolista e dei suoi perversi effetti sulla presunzione di innocenza.

12.  Poiché oggi sembrerebbe temersi una nuova ondata fascista o neofascista, l’attenzione dell‘opinione pubblica sullo stupro caso di Casapound, ripreso anche da un articolo di America Oggi, ha avuto più di altri casi una maggior portata. 

Invero, secondo lo storico Emilio Gentile,  la parola fascismo é abusata in maniera “inflazionistica”, tanto da snaturare il significato originale del fenomeno.

La parola fascismo é dunque un alibi per nascondere i veri problemi che attanagliano la società italiana…

13.  Giornalismo muckraker (giornalismo investigativo o di inchiesta)

•  Cap. II punto 19. Raccomandazione CM / Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità (adottata dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010 in occasione della 1098^ riunione dei Delegati dei Ministri) 

☐ DIRETTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 

☐ punto 18 DIR (UE) 343/2016

☐ art. 114 comma 1, 6bis, 7 c.p.p.

☐ art. 21, 24, e 27 Cost.  V e VI Emendamento U.S.A.

☐ 329 , co. 1 e co. 3 lett. a) cp.p.

☐ 326 c.p.

☐ 684 c.p.

☐ Riforma penale di matrice populista e giustizialista. Le modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge n. 33 del 2019, modifica degli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale.La riforma si applica ai soli fatti commessi successivamente al 20 aprile 2019, data di entrata in vigore della legge. 

☐ art. 442 c. 2c.p.p. relativo all’entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell’ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l’esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene (art. 3);

•  Presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), nell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.Omicidio:

Secondo l’art. 575 del c.p. “/chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.

•  Generalmente, il dolo viene tripartito in:

 dolo intenzionale (quando l’evento rappresenta il fine principale dell’autore);

dolo diretto/ (quando l’evento rappresenta un esito accessorio-collaterale rispetto al fine principale dell’autore, ma questi si rappresenta tale esito con alta probabilità o con probabilità confinante con la certezza ed innesta su di esso il profilo volitivo)

dolo eventuale (quando, stanti i medesimi presupposti del dolo diretto, l’agente si rappresenta la probabilità-possibilità che l’evento consegua alla propria condotta e, accettando il rischio che esso si verifichi, agisce a costo di cagionarlo subordinando – in un giudizio di bilanciamento – il fine principale proprio al bene giuridico altrui poi risultato leso).

Spesso si sostituisce la formula “dolo intenzionale” con quella di “dolo diretto di primo grado”, con la conseguenza che a mutare è – corrispondentemente – il “dolo diretto”, il quale assume per converso la dicitura di “dolo diretto di secondo grado”.

•  L’UCPI, considera che non sia più procrastinabile la esigenza di dare nel paese un forte segnale di allarme per questa sconsiderata, ossessiva gara alla promulgazione di norme sempre più eclatantemente connotate da una idea iperbolica e simbolica del più cupo e cinico populismo giustizialista.

•   “L’UCPI ha senza esitazione denunciato che una simile riforma, ispirata ad una vera e propria idolatria della pena detentiva perpetua e ad un sempre più manifesto disprezzo del principio della finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 della Costituzione, appare per di più del tutto irragionevole ed ingiustificata anche rispetto agli obiettivi che dichiara di voler perseguire, posto che già con la normativa fino ad oggi vigente è consentito al giudice, nei casi più gravi, di applicare la pena dell’ergastolo anche all’esito di giudizio abbreviato, che in tali ipotesi incide solo escludendo l’isolamento diurno nella espiazione della prima parte di quella pena perpetua.”