Cittadinanza per naturalizzazione, per matrimonio: apostilla e naturalizzazione

5 Settembre 2023

02.02.2021

TITOLO PUBBLICATO SU AMERICA OGGI

Tag: cittadinanza per naturalizzazione; cittadinanza per matrimonio; legalizzazione e apostilla dei Documenti

Già in altri articoli mi sono occupato di cittadinanza. Lo faccio ancora oggi perché per me è fonte costante di studio. Se al lettore poco possono interessare le evoluzioni giurisprudenziali sul riparto tra giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, ossia su chi sia competente tra quel giudice e l’altro, una sintesi delle recenti letture fatte sul tema può comunque offrire spunti di riflessione per chiunque. La prima domanda che rivolgo al cliente che richiede la mia opera professionale è volta a conoscere le motivazioni che lo spingono a richiedere la cittadinanza. La risposta può essere facilmente desumibile per gli stranieri soggiornanti in Italia che hanno una Carta di soggiorno e si sono ben radicati nel Territorio e che quindi vogliono ottenere la cittadinanza per “naturalizzazione”. (1)

Su questo tipo di cittadinanza, una recente sentenza del Consiglio di Stato (2) pone in evidenza il bilanciamento di interessi che devono esservi fra l’aspirante straniero e l’interesse della Comunità Nazionale ad accogliere nuovi cittadini che siano in grado di rispettare le regole. Nella sentenza si legge che lo straniero deve essere detentore di uno “status illesae dignitatis”, ossia, quello che in senso aulico, con rimando al latino, vuole indicare l’ impeccabilità sociale dello straniero sia morale che civile. Ma alla richiesta di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, non corrisponde “un diritto” alla stessa. Vi sono tutta una serie di requisiti (condizioni lavorative, economiche, familiari, irreprensibilità della condotta, verifica effettiva della residenza, conoscenza della lingua italiana, etc.) che fanno si che lo straniero non acquisti la cittadinanza in modo automatico allo scadere dei dieci anni di residenza in Italia, ma possa vantare una mera “aspettativa”.

Lo straniero – si legge – deve essere socialmente integrato e la sua condotta non si deve porre in contrasto con i valori fondanti della convivenza civile.

L’aspirante cittadino italiano deve fare poi i conti con la “discrezionalità” della pubblica amministrazione. Concetto questo della discrezionalità ampissimo, che in buona sostanza – all’atto pratico – legittima la p.a. a fare come vuole: o ti concede la cittadinanza, ovvero non te la concede (in forza di una valutazione che dovrebbe poggiare su un “serio sentimento di italianità”).

Se questo è, in linea generale, valido per la cittadinanza “per naturalizzazione” (lo ripetiamo, ossia quella cittadinanza maturata dopo aver risieduto per dieci anni nel Territorio), il discorso cambia per l’acquisto della cittadinanza “iure sanguinis (3), ovvero per quella per “matrimonio”. (4) In questi casi il richiedente ha un vero e proprio “diritto” (ovviamente sussistendone i motivi) e a decidere non sarà il giudice amministrativo, bensì quello del Tribunale ordinario. 

Mi sono imbattuto in tutte e tre le tipologie di cittadinanza. Delle tre, prediligo quella per “diritto di sangue”, affascinato dalla storia dei tanti uomini e donne costretti ad emigrare per fare un futuro a sé stessi e alla propria famiglia, e dallo studio più attento. L’iter processuale in Tribunale è abbastanza celere. 

Diversamente accade per la presentazione di una domanda di cittadinanza per matrimonio. La compilazione avviene on line, in ore ben prestabilite sul portale del Ministero e non è necessario un ricorso da depositare. Sono dieci pagine da editare, apparentemente semplici. I dati da inserire devono essere precisi, così come esatta l’allegazione, pena lo scarto quasi immediato della domanda. Le difficoltà sono sempre in agguato. 

Prendiamo il caso di uno straniero pakistano che voglia ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio. Questi prima del deposito on line, dovrà “legalizzare” (non “apostillare”) nel proprio Paese tutti i documenti richiesti (es. certificato di nascita e carichi pendenti penali). Ma se lo straniero – medio tempore – si fosse trasferito in altro Stato, lo stesso dovrà legalizzare ovvero apostillare – a secondo gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja – tutti i documenti in ciascuno degli Stati ove ha risieduto. Se in UK, il “police character certificate” dovrà essere apostillato dal Consolato Generale pakistano in UK ….

Tutto ciò può essere relativamente agevole in questo ovvero in quello Stato, ma certamente la tempistica del rilascio non è così breve. Ad ogni buon conto, se si esce da quell’ impasse – legalizzazione/apostilla – e si inseriscono tutti i dati in maniera corretta, l’agognata cittadinanza prima o poi arriverà. Ed infatti, una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente (Decreto dal Prefetto della Provincia di appartenenza ovvero dal Presidente della Repubblica), emanerà il decreto di concessione della cittadinanza italiana. 

Il richiedente si dovrà presentare al Comune di residenza per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana. (5)

L’iter si conclude formalmente con la trascrizione del decreto di concessione o conferimento.

Un giorno, ho accompagnato al giuramento un amico americano. (6) Mi sarei aspettato un minimo di cerimonialità per quella agognata “italianità”. Ma forse saranno state le restrizioni della pandemia. La mera apposizione della firma dopo il giuramento in quel freddo corridoio sarà solo un brutto ricordo.

Fonti e normativa

1- acquisto della cittadinanza (per naturalizzazione) art. 9, co. 1 lett. f della l. 91/92

2 – sentenza Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 17 dicembre 2020 n. 8133.

3 –  acquisto della cittadinanza (iure sanguinis) art.1 l. 91/1992

4 – acquisto della cittadinanza (iure matrimonii) art. 5 l. 91/1992

5 – La formula da pronunciare è: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” (formula n.81 del decreto del Ministero dell’Interno del 5/04/2002).

6 – (art.10 Legge n.91/1992) di fronte al Sindaco/Vicesindaco/ Ufficiale dello Stato Civile Delegato