Cittadinanza: quando non la si può ottenere

17 Settembre 2023

10.01.2017

È interesse per lo straniero ottenere la caducazione degli effetti penali dal proprio casellario penale poiché un precedente penale non solo può rappresentare un ostacolo per l’ottenimento della cittadinanza, ma il precedente potrebbe incidere negativamente nell’eventualità in cui lo straniero dovesse commettere un nuovo reato.

La commissione di un reato penale può essere ostativa all’acquisto della cittadinanza italiana così come del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il predicato “può” dipende da caso a caso, ossia da una valutazione complessiva che tiene conto sia della durata della permanenza dell’interessato nel nostro Paese, dei legami ivi creati, dell’effettivo inserimento socio-lavorativo oltre che dalla effettiva gravità dei reati commessi.

Si prenda l’ipotesi – invero piuttosto frequente – di uno straniero che ormai soggiornante in Italia da moltissimi anni, si veda rigettata l’istanza per la commissione di un reato. L’avvocato può interviene tempestivamente all’avvio del procedimento amministrativo di rigetto così come comunicato allo straniero dalla Questura territorialmente competente.

Le memorie scritte, che la difesa ha facoltà di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, per quanto puntuali, tuttavia raramente sortiscono una revisio del provvedimento di rigetto e, pertanto, avverso la decisione della Questura non rimane che esperire la via contenziosa del TAR. 

In un caso che ho trattato, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio definitosi con Sentenza n. 3146 del 5 aprile 2012, ha annullato il provvedimento del questore che aveva rigettato l’istanza di rilascio della carta di soggiorno e revocato il permesso di soggiorno nei confronti di uno straniero stante la commissione di reati ostativi al soggiorno in Italia ex art. 26, comma 7-bis, del D.lvo n. 286/98 ed inerenti la violazione delle norme a tutela del diritto d’autore (art. 171 quater co. 1 lett. a legge 633/41, nel caso, per aver abusivamente concesso in noleggio n. 96 DVD muniti di bollino SIAE).

Il TAR, accogliendo il mio ricorso ha imposto alla Questura di rivalutare l’istanza presentata. Ed infatti l’art. 26 del D. Lgs. n. 286/98 fissa in maniera rigorosa la regola secondo cui la condanna con provvedimento irrevocabile per i reati contro il diritto d’autore o per violazione dagli art. 473 e 474 c.p., comporta la revoca del permesso di soggiorno. Quanto alla suddetta violazione dell’ art. 26, comma 7-bis, si era rilevata la natura meramente contravvenzionale del reato in questione ed il ricorrente avrebbe potuto estinguere il reato, se ne avesse avuto i mezzi, mediante oblazione (Euro 2.583,00 oltre le spese processuali). Da ciò ne derivava una disparità di trattamento dello straniero che subiva le stesse conseguenze penali ed extrapenali rispetto ad altri cittadini extracomunitari che avevano commesso reati anche più gravi. Vi era poi da considerare la lunga permanenza dello straniero in Italia.

Il Consiglio di Stato, ha chiarito, con particolare riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, che l’essere incorsi in un reato per violazione dei diritti d’autore, in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico al rilascio del permesso di soggiorno, in quanto l’art. 5 del d.vo n. 286/1998 – nel prevedere che “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – ha dato rilievo ad una “qualità” evidentemente riconducibile a fatti pregressi consistenti nella continuativa presenza antecedente sul territorio dello Stato (Consiglio Stato, sez. VI, 18 settembre 2009 , n. 5624). 

Supponiamo il caso che siano invece spirati i termini per impugnare dinanzi al TAR il provvedimento di rigetto reso dalla Questura. Cosa può fare lo straniero? È questa una ipotesi altrettanto frequente, anche perché stranieri o meno, non tutti sono disposti a sostenere gli alti costi di un giudizio amministrativo e tanto più che la cittadinanza così come il possesso di p.s di lunga durata, non sempre sono essenziali e la loro richiesta può essere procrastinata.

È interesse tuttavia per lo straniero ottenere la caducazione degli effetti penali dal proprio casellario penale poiché un precedente penale non solo può rappresentare un ostacolo per l’ottenimento della cittadinanza, ma il precedente potrebbe incidere negativamente nell’eventualità in cui lo straniero dovesse commettere un nuovo reato. 

Lo straniero a tal fine potrebbe chiedere l’estinzione degli effetti penali e delle pene accessorie mediante un procedimento di riabilitazione. È questo un giudizio abbastanza celere, da promuovere dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza ovviamente ricorrendone le condizioni fissate dall’art. 178 c.p.