Diritto di soggiorno e conoscenza dell’italiano

29 Dicembre 2015

Decorsi cinque anni di permanenza in Italia, il cittadino straniero può far richiesta di rilascio di p.s. di lunga durata (ex carta di soggiorno). L’istanza é rivolta al Questore del luogo di residenza ed é indirizzata per il tramite degli Uffici postali, Comune o Patronati.

La richiesta oltre ad aumentare i diritti del soggiornante, muove da diverse ragioni pratiche, quali ad esempio, la possibilità di entrare senza visto, svolgere un lavoro autonomo ovvero subordinato più facilmente, e perché no, risparmiare qualcosa per sé e per i propri familiari allorquando si necessiti di rinnovare il normale p.s.

Ed infatti possono ottenere il p.s. di lunga durata anche i familiari, ma il richiedente deve essere in regola con tutta una serie di certificazioni e documentazioni.

Senz’altro il requisito più importante per il richiedente è quello reddituale. Il reddito da possedere aumenta in base al numero delle persone che si vuole ricongiungere

Il caso. Un cittadino indiano dopo aver richiesto il ricongiungimento familiare con il proprio figlio diciassettenne, ha avanzato contestualmente alla propria domanda di p.s. di lunga durata, quella di quest’ultimo, avendone pari diritto.

La Questura competente ha tuttavia rigettato entrambe le istanze con due differenti motivazioni. Quella del padre, per l’assenza della ricevuta di pagamento delle tasse, l’altra del figlio, per non aver questi superato il test di conoscenza della lingua italiana, obbligo introdotto dal 9 dicembre 2010 per coloro che hanno superato gli anni quattordici.

La possibilità di accoglimento del ricorso gerarchico avverso tali rigetti, da presentare in Prefettura entro i 30 giorni dalla comunicazione, si profila ardua, sebbene si possa successivamente tentare la via giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale.

L’art. 16 co. 3 lett. b) del DPR 394/1999 così come richiamato nel decreto di rigetto, non richiede invero alcuna copia della ricevuta di pagamento dovuta all’Agenzia delle Entrate.

L’articolo in esame richiede unicamente copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro relativi all’anno precedente e da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale che, nel 2015, é fissato in euro 5.830,63.

Certo, é senz’altro vero che il richiedente deve pagare le tasse nel nostro Paese, ma ogni contribuente e quindi anche lo straniero, ha la possibilità di farlo successivamente rateizzando il debito quando gli verrà notificato l’avviso bonario, così come può attendere la notifica di una cartella esattoriale da parte dell’Ente di riscossione, anche se maggiorata delle sanzioni, interessi e agi.

Tra l’altro, con riferimento al Quadro LM della dichiarazione, si evidenziava come in ragione del particolare regime dei minimi, l’ istante era esonerato da ogni adempimento ai fini IVA.

Per l’anno di imposta in questione, il contribuente non aveva infatti emesso fatture di acquisto per merci in quanto aveva utilizzato quelle in rimanenza.

Per quanto riguarda il figlio, la Questura senz’altro ancorando il rifiuto a quello del padre, era incorsa in una violazione di legge (art. 28 T.U.).

Una delle caratteristiche peculiari della nuova legislazione è senz’altro la tutela dell’unità familiare e del minore. In base ai principi costituzionali lo Stato italiano deve assicurare e favorire all’immigrato la possibilità di potersi ricongiungersi con la sua famiglia. Il cittadino in questione possiede oggi le condizioni oggettive, ed é carente di un solo requisito soggettivo.

Il DM del 05.06.2010, introdotto con il pacchetto di sicurezza del 2009, infatti, comporta per il suddetto rilascio delle criticità sotto il profilo pratico ai maggiori degli anni 14.

La competenza linguistica infatti non può pregiudicare il superiore interesse all’unità familiare e quello del fanciullo. Questo è un principio cardine che “deve essere preso in considerazione con carattere di priorità” (art. 28 T.U.).

Si ritiene ad ogni modo che anche non avesse superato l’esame, questi ben poteva ripeterlo, anzi questi lo ha prenotato, ma non è stata ancora fissata la data e pertanto l’istruttoria poteva essere sospesa in attesa del suo perfezionamento.

Non rinvengo tuttavia alcun precedente giurisprudenziale di supporto in merito alle suddette criticità.

Nelle lacune di legge, come in tutti i casi, si auspica che il caso trovi soluzione in una decisione equa che muova dal buon senso.

Il padre ha interesse a pagare le tasse, e quanto al figlio, decorso oltre un anno dalla richiesta, questi comprende adeguatamente la lingua italiana. L’ho desunto parlandoci. La strada, la voglia di rimanere uscendo dalla povertà del proprio Paese gli ha insegnato molto….. Per me, il Livello A2 della lingua é superato!