Permesso di soggiorno per IUS SANGUINIS

5 Settembre 2023

PARTE 1

28.06.2020

TITOLO PUBBLICATO SU AMERICA OGGI: TRA SANGUE E SUOLO

La disciplina in materia di cittadinanza, dopo un primo organico inquadramento contenuto nella legge n. 555/1912, fa oggi capo principalmente alla legge 91/1992.

Unitamente alle successive modifiche ed integrazioni ed ai regolamenti di esecuzione, la legge ha mantenuto il principio dello jus sanguinis (diritto per discendenza) lasciando in posizione di residualità quello dello jus soli (il diritto per nascita sul territorio dello Stato).

Passando in rassegna i siti dei Comuni Italiani, ho attinto a moltissime informazioni circa la documentazione da allegare all’istanza. Ne ho fatto una cernita riepilogativa dando poi il mio personale contributo.

L’iter della procedura consolare per coloro che vogliono seguire tale strada, è invece ben dettagliata nel sito del Consolato Generale d’Italia.

La procedura per l’ottenimento soprattutto di quel che riguarda il reperimento della documentazione, non appare così agevole e l’assistenza legale potrebbe necessitare a pratiche già avviate. Iniziamo con il chiarire cosa sia la cittadinanza italiana basata sullo ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

Non in tutti gli Stati infatti, vige la regola della linea di sangue. 

Negli Stati americani vige infatti quella dello ius soli: la cittadinanza si acquista nel Paese ove si nasce, indipendentemente dalla nazionalità dei genitori. In Italia, invece, chi è nato in uno Stato in cui vige lo ius soli ha diritto di essere riconosciuto “cittadino italiano” se dimostra di avere avuto, anche in generazioni lontane, un avo italiano. 

Per avo, a seguito della entrata in vigore della Costituzione italiana, deve intendersi sia un ascendente di sesso maschile che uno di sesso femminile, ma in quest’ultimo caso, non sarà sufficiente presentare una richiesta al Consolato, ma occorrerà proporre ricorso al Tribunale civile ordinario per ottenere una sentenza dichiarativa dello status di cittadino italiano per derivazione materna.

Quindi, mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis direttamente per via amministrativa, tramite Consolato se residenti all’estero, o tramite istanza al Sindaco, se residenti in Italia, per i discendenti nati prima di tale data, l’interessato deve necessariamente avviare un’azione giudiziaria. 

Per il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis è dunque necessario prendere la residenza presso un qualunque Comune italiano ove l’interessato ha stabilito la residenza, salvo che non risieda all’estero?

Questo è il mio primo spunto di studio ed approfondimento: L’art 43, co. 2 del codice civile, colloca la residenza nel luogo in cui il soggetto ha posto la propria abituale dimora e l’interessato, sovente, non abita effettivamente in Italia. 

La Legge 91/1992, non impone la fissazione di una residenza del cittadino straniero in Italia. Ciò lo si evince dal fatto stesso che questi possa parimenti adire il Consolato italiano competente in caso di sua residenza all’estero. 

La residenza in un Comune italiano è quindi esclusivamente prevista ove il richiedente intenda far seguire l’istruttoria all’ufficio municipale, magari confidando in una maggiore rapidità di evasione rispetto al Consolato che dovrebbe invece limitarsi alla sola verifica che nessuno degli ascendenti emigrati abbia mai rinunciato all’originaria cittadinanza italiana.  

Il richiedente dovrà quindi compilare in Comune un modulo di Iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento per cittadinanza per discendenza da avo italiano nella forma di una Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà in ordine al possesso di requisiti e documenti. (affidavit)

Mi chiedo poi se occorra prendere preventivamente la residenza, ovvero presentare l’istanza di richiesta di cittadinanza? 

Una Circolare del Ministero dell’Interno fuga il mio dubbio, poiché riconosce alla ricevuta della dichiarazione effettuata dal richiedente circa la sua intenzione di voler acquisire la cittadinanza, valido titolo ai fini dell’iscrizione anagrafica. 

Quali sono poi i documenti da allegare a tale istanza? Altra Circolare ministeriale elenca tutta una serie di documenti che consistono in tutti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) di ogni avo unitamente a quegli atti comprovanti la continuità della genealogia in assenza di naturalizzazione e rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di questi.Sono sette differenti documenti. 

Nel caso di cittadini statunitensi il certificato di naturalizzazione americana da allegare è quello del “certificate of nonexistence of records” o similari, e l’USCIS, che ha l’autorità esclusiva sulle questioni relative ai documenti di cittadinanza dopo il 1906, può fornire una certificazione di non esistenza di un registro di naturalizzazione. 

Ad ogni modo tutti i documenti, se rilasciati negli USA, debbono essere in forma estesa (“long form”) e dovranno essere tradotti e legalizzati. 

Senz’altro consiglio al cittadino straniero, in possesso ad esempio di un PS turistico che rivendica la cittadinanza jure sanguinis, di richiedere dopo la presentazione dell’istanza, e dunque prima della scadenza dei tre mesi, un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, poiché alcuni comuni potrebbero richiederlo ai fini dell’iscrizione anagrafica.

E’ sicuro infatti che la procedura durerà oltre tre mesi e lo straniero sprovvisto potrebbe essere considerato irregolare. Spesso ho riscontrato delle difficoltà legate alla trasformazione subita dai nomi o cognomi degli avi, ed in tal caso è stato necessario ricorrere all’Autorità giudiziaria al fine di veder accertato e dichiarato che quella persona e i differenti alias sono i medesimi. 

Non minori sono le difficoltà che si incontrano quando fra gli avi figuri un’ascendente di sesso femminile poiché questa avrà mutato, coniugandosi, il cognome del figlio. 

Altri impedimenti potrebbero essere quelli che si incontrano nel reperire tutti i documenti cartacei, poiché andati smarriti o dispersi per motivi diversi (si pensi ad una distruzione bellica degli uffici, alla soppressione di municipalità, etc). 

Per sopperire a tali difficoltà è possibile darne prova diversamente (archivi parrocchiali, archivi militari etc.)  E se infine vi è un avo naturalizzato? Occorre distinguere se questo è divenuto tale prima o dopo la nascita del proprio figlio. 

Se infatti è stato naturalizzato successivamente, il proprio figlio potrà sempre, per sangue, richiedere la cittadinanza, allegando una copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento. Una volta in possesso di tutta la documentazione e consegnatala all’Ufficio, 

Questo richiederà ai Consolati competenti l’attestazione di non rinuncia alla cittadinanza ed il certificato contestuale del richiedente. Come precisato dalla giurisprudenza, in caso di difficoltà è onere dell’amministrazione provare la circostanza contraria, poiché la stessa sarebbe gravata da un onere minore rispetto al privato cittadino.  

Diversamente da altri tipi di acquisto della cittadinanza, il procedimento si dovrebbe concludere nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda così come previsto dal Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all’estero.

Dato il coinvolgimento di altre Autorità all’estero, la tempistica potrà infatti essere variabile in ragione dei tempi di risposta dei vari Consolati interpellati.  

Certamente i tempi non possono durare ad oltranza. L ’assistenza di un legale interviene anche in questi casi, proprio perché può accadere che venga violata la normativa in materia del procedimento amministrativo.

Il giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi dello Stato italiano che deve avvenire improrogabilmente entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione di cittadinanza italiana sarà l’atto finale. 

Decorso tale termine il decreto perde ogni efficacia. Il Sindaco del comune di residenza (ovvero il Consolato italiano se la residenza è all’estero) al termine, emetterà la certificazione di cittadinanza che verrà trasmessa all’Ufficiale di stato civile per la sua trascrizione degli atti di stato civile. Ne verrà poi data comunicazione, oltre che all’interessato, anche alla Prefettura, alla Questura e al Ministero dell’Interno, Divisione Cittadinanza.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

– Legge n. 23 del 31/1/1901 sull’emigrazione  

– Naturalization Act del 1906. Il naturalization Act del 1906 è stato un atto del Congresso degli Stati Uniti firmato in legge dal Theodore Roosevelt che ha rivisto la legge dal 1870 ed ha richiesto gli immigrati per imparare l’inglese per diventare cittadini naturalizzati. Il disegno di legge è stata approvato il 29 giugno 1906, e entrato in vigore il 27 settembre 1906. E ‘stato abrogato e sostituita dalla Nationality Act del 1940. E ‘stato modificato dalla legge sull’immigrazione del 1990. 

– La legge 555/1912 rimase in vigore fino al 1992. Indi intervenne la legge n. 91 del 1992, a dettare “Nuove norme sulla cittadinanza”. E’ la disciplina oggi vigente e ha mantenuto dalla prima il principio-guida dello jus sanguinis (= diritto per discendenza) in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana, lasciando in posizione di residualità il principio dello jus soli (= diritto per nascita sul territorio dello Stato). 

– Legge n. 151 del 19/5/1975 – Legge n. 123/1983 art. 5  

– Sentenza Corte Costituzionale n. 30/1983: Le famiglie d’antica origine italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata (sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 Corte Costituzionale). 

– Legge n. 241 del 1990: Art. 1 Principi generali dell’attività amministrativa Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di  cui al presente regolamento e’ di settecentotrenta giorni dalla  data  di presentazione della domanda. Nota all’art. 3: 

– I testi degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990 sono i seguenti: 

“Art.  2.   1.  Ove   il   procedimento   consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero  debba  essere iniziato d’ufficio, la pubblica  amministrazione  ha  il dovere   di   concluderlo  mediante   l’adozione   di  un provvedimento espresso. 2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia’ direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e’ ad iniziativa di parte. 

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e’ di trenta giorni. 4.  Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto   previsto   dai  singoli ordinamenti”. 

“Art.  4.  –  1. Ove non sia gia’ direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unita’ organizzativa responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche’ dell’adozione del  provvedimento finale .2.  Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto   previsto  dai   singoli ordinamenti”. 

– Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dd. 08.04.1991: “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. 

– Legge 05.02.1992 n. 91 art. 1 “Nuove norme sulla cittadinanza” 

– DPR 572/1993 Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza L. 91/1992 Nuove norme sulla cittadinanza.  

– D.P.R. n. 362 del 18/04/1994: Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. (GU Serie Generale n.136 del 13-06-1994 Suppl. Ordinario n. 91) 

– D.P.R. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento di stato civile a norma dell’art. 2 comma 12 L. 127/1997 Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa  

– Legge 28.5.2007 n. 68L’art. 1 della legge prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non E’ richiesto il permesso di soggiorno, ma E’ invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’AutoritA’ di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso. La legge ha quindi abolito il permesso di soggiorno per permanenze in territorio italiano di durata non superiore a tre mesi, sostituendolo con la “dichiarazione di presenza” che consente agli stranieri di soggiornare utilizzando la ricevuta di presentazione della dichiarazione di presenza come “idoneo documento al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza” (in tal senso testualmente la Circolare n. 32 del 13.6.2007 del Min. Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, Dir. Centr. per i Servizi Demografici).

– Raccomandazione della Commissione del 06/XI/2006 che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autoritA’ competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone – Legge n. 66 del 24/4/2014 (Articolo 5-bis) 

– Circolare del Ministero dell’Interno n.28/2002