Permesso di soggiorno per Residenza Elettiva

5 Settembre 2023

03.01.2021

TITOLO PUBBLICATO SU AMERICA OGGI: PS PER RESIDENZA ELETTIVA

Il permesso di soggiorno per “residenza elettiva” autorizza la permanenza sul Territorio Nazionale tutti gli stranieri che dimostrano di avere oltre la disponibilità di una abitazione da eleggere a residenza in Italia, redditi sufficienti per poter vivere senza dover lavorare. (1)

Analogo permesso potrà essere rilasciato al coniuge, ovvero ai figli minori o maggiorenni conviventi ed a carico.

Tale tipo di permesso ha diversi vantaggi, come ad esempio un soggiorno per una durata superiore ad un visto turistico e la possibilità di poter accedere al Servizio Sanitario Nazionale, iscrivendosi volontariamente.

A tal fine, l’ingresso sul Territorio Nazionale, sarà subordinato al rilascio del “visto” che dovrà essere richiesto al proprio Consolato di appartenenza. (2)

La durata del permesso di soggiorno per residenza elettiva è generalmente di un anno ovvero di due anni (3), rinnovabile in Italia presso la Questura territorialmente competente.

E’ questa sostanzialmente l’estrema sintesi dell’istituto del permesso per residenza elettiva che da più parti potete leggere sui portali istituzionali o meno.

Ma quali sono le problematiche di ordine pratico che si possono incontrare?

Esse potrebbero ricadere sul rilascio quanto sul rinnovo. Comprensibili le problematiche sul rilascio, meno quelle sul rinnovo se permangono i requisiti di legge e se il diniego dovesse fondarsi su circostanze di pura forma quale potrebbe essere un ritardo nella presentazione.

Gli avvocati si battono sovente sul mancato avviso dell’avvio del procedimento amministrativo che avrebbe permesso allo straniero di giustificare con propri scritti difensivi, il perché di quella omissione o di quel ritardo. (4)

Di converso i Tribunali, accolgono o negano il rinnovo da ritardo solo in presenza di documentate cause di “forza maggiore”.(5)

L’idea che mi sono fatto è quello di una politica restrittiva che, con la scusa di impedire l’immigrazione clandestina, conferma la lacunosità di una legge anche nei casi più manifesti. 

Mi chiedo infatti quali i motivi di opportunità ovvero quelli di prudenza nel negare il rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva per coloro che ormai residenti in Italia da moltissimi anni abbiano solo ritardato la domanda di rinnovo.

Ritengo che il distinguo operato dalla giurisprudenza tra “tempo trascurabile” (giorni o pochi mesi) e “inerzia significativa” (qualche anno) nel ritardo della domanda, salvo il caso della forza maggiore, mal si attagli al caso della residenza elettiva. (6)

L’aspetto formale del tempo ha una sua ragion d’essere per altri tipi di permesso di soggiorno, ma non per tutti i casi.

L’istruttoria di una domanda, infatti, non può soggiacere a tempi indefiniti. 

E’ quindi giusto che una istanza venga rigettata ovvero archiviata se lo straniero sia stato inerte all’invito dell’integrazione di un documento o di presentarsi personalmente. (7)

Ma ciò non può altrettanto dirsi nel diverso caso dello straniero che in possesso di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, non ha avuto la possibilità di presentarsi personalmente in Questura per essersi trattenuto ad esempio oltre sei mesi fuori del Territorio, ovvero ancora per non aver compreso esattamente i termini di presentazione del rinnovo. (8)

E le ragioni per lo straniero possono essere le più varie. Ad esempio, vi possono essere stati motivi di salute che gli hanno impedito di fare rientro in Italia, e perché no, al di fuori di questi casi di forza maggiore l’aver ignorato quella norma che prevede un obbligo di rinnovare il proprio permesso entro 60 gg dalla scadenza o di non superare il periodo di sei mesi di assenza dal Territorio.

Se il permesso scade nel mentre lo straniero è fuori del Territorio e si superano dalla scadenza del rinnovo i 60 gg, lo straniero non potrà infatti rinnovare il proprio permesso. (9)

Talvolta mi soffermo a guardare da spettatore privilegiato in attesa presso l’Ufficio Immigrazione, quello straniero che con il figlio in braccio e l’altro che gli gira intorno, cerca di comprendere – e non comprende – cosa serva, o cosa succeda in caso di ritardo o il perché non sia possibile un rinnovo.

Le conseguenze non tarderanno a venire.  Lo straniero potrebbe essere fermato dalla Polizia di Frontiera. Se assente da più di sei mesi potrà vedersi cancellata la propria residenza anagrafica in base ad un controllo spesso sommario. 

Sono problematiche reali e le ripercussioni dunque sono molteplici. (10)

La violazione di questi precetti – quando comunicati – difficilmente, saranno compresi dallo straniero, soprattutto quando il provvedimento non sarà tradotto nella propria lingua.

L’impugnazione cui si imbatte l’avvocato è spesso tardiva e farsi rimettere nei termini per presentare ricorso invocando la mancata traduzione del provvedimento, non ha sempre un esito certo. 

Si dirà: lo straniero che soggiorna da anni, non può non conoscere la lingua italiana e di come funzionano le procedure! (11)

Eppure, la posizione dello straniero – che ha una propria abitazione in Italia, dei propri redditi e non ostano ragioni di prevenzione generale, a nulla rilevando la funzione della disciplina e del controllo dei flussi migratori – deve essere valutata diversamente.

La fissazione di un termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere considerato un aspetto certamente volto ad assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa ed il buon governo della gestione dei permessi previsti dall’Ordinamento per la valida permanenza degli stranieri extracomunitari sul territorio nazionale. 

La Questura non può tuttavia limitarsi a considerare una domanda come irricevibile solo perché tardiva.

Adesso dovrei supportare tale tesi in Tribunale confidando che i giudici tengano conto di altre circostanze di fatto che non siano necessariamente di forza maggiore, circostanze che giustificano la buona fede dello straniero nell’aver determinato il superamento di quel termine previsto per legge.

APPROFONDIMENTI

(1) Il permesso di soggiorno per residenza elettiva, è regolato dall’ articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Vd anche i requisiti di cui all’Allegato A del DM MAE 850/2011, par. n. 13

(2) Si intende visto per residenza elettiva

(3) Salvo che dopo cinque anni non si è richiesta il permesso di soggiorno di lungo periodo

(4) Articoli 2 e 3, 7 e 10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; per omessa comunicazione tanto dell’avvio del procedimento quanto del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione, nonché, la violazione degli artt.4, 5, 6 e 13 del d.lgs. n.286 del 1998. 

 T.A.R. Lazio – ROMA – Sezione Seconda Quater – Ordinanza sospensiva n. 1267/09 del 18 Marzo 2009 – Registro Generale n. 1165/2009; TAR Veneto Sentenza del 16 aprile – 1° luglio 2014 n. 952

(5) Cass. Civ. Sez. I 22.4.2005, n. 8532

(6) Il termine indicato nell’art. 5, comma 4, per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “*non ha, in mancanza di un’apposita sanzione in tal senso, natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura*” (Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n.8063).

Vd anche: Cons. St., Sezione Terza, n.2230/2016; conf. Cons. St., III, 22.2.2019, n. 1228, nonché Cons. St., VI, 4 marzo 2008 n. 1219; 22 maggio 2007, n. 2594; 11 settembre 2006, n. 5240; 7 giugno 2005, n. 2654; Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063; cfr. anche T.a.r. Lazio, Roma, II sez. II, 1° marzo 2011, n. 1872; T.a.r. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 156; T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 1326).

(7) Va anche considerato che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza del TAR, la fissazione di un termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere considerato un aspetto certamente volto ad assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa ed il buon governo della gestione dei permessi previsti dall’ordinamento per la valida permanenza degli stranieri extracomunitari sul territorio nazionale, ma non consente comunque all’Autorità amministrativa di limitarsi ad opporre all’istanza di rinnovo la irricevibilità della domanda tardiva, senza tener conto di ogni eventuale circostanza di fatto, che possa aver determinato il superamento del veduto termine.

(8) Dal secondo comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 si desume che non è rinnovabile il permesso di soggiorno, quando è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.

“Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere negato solamente per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale e non, invece, per la tardiva presentazione della relativa istanza all’Amministrazione, la quale ultima – attesa la non perentorietà dei termini a tal fine previsti – potrà, eventualmente, costituire solo indice rivelatore di non compiuta integrazione dello straniero nel tessuto sociale nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui lo stesso versa (C. Cass, SS.UU., 20 maggio 2003, n.7892)”.

(9)  art. 13 co. 4 DPR 394/99

Il rispetto del termine di giorni 60 entro il quale l’immigrato deve presentare l’istanza di rinnovo in questione non è contemplato espressamente dal legislatore quale indefettibile presupposto ai fini della concessione del rinnovo del titolo di soggiorno, la sua inosservanza «anche in assenza di sufficienti giustificazioni», non può atteggiarsi alla stregua di legittima ragione ai fini del rigetto dell’istanza di rinnovo, omettendo la valutazione circa la sussistenza o meno degli effettivi requisiti sostanziali previsti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.

(10) per irreperibilità ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. c) DPR 223/1989

(11) (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 9/3/2011 n. 699, che richiama Cons. St., IV, 19/10/04 n. 6749; T.A.R. Veneto, III, 2/5/07 n. 1321 -Tar Sicilia – Catania Sez. IV, 9.10.2017 n. 2353; Tar Puglia- Bari Sez. II del 1.12. 2017 n.1238; Tar Toscana Sez. II 15. 11.2016 n.1342) – nel ritenere che la mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente rende ammissibile la rimessione in termini in caso di tardiva proposizione del ricorso. Come nel caso che ci occupa. (vd anche T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-10-2014, n. 10746; Tar Lazio II quater n. 8525 del 2013).